Legittimo presumere la distribuzione di utili tra i soci, a fronte di una ristretta base azionaria
Se la società a ristretta base azionaria è oggetto di un accertamento con adesione, allora è legittimo anche l’accertamento a carico del singolo socio. Ciò alla luce della incontestabile presunzione relativa alla distribuzione di utili tra i soci. Nella vicenda presa in esame e relativa a una società di capitali, è ritenuto valido l’atto impositivo con cui si è stabilito che una quota del 40 per cento degli utili accertati con separato provvedimento a carico della società fosse imputabile al contribuente socio al 50 per cento. Fondamentale il richiamo al criterio della ristretta base azionaria. Per i giudici non vi sono dubbi: in tema di accertamento delle imposte sui redditi, è legittimo l’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio di una società di capitali a ristretta base azionaria, operando, in tal caso, la presunzione di attribuzione pro quota ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extra bilancio prodotti. In sostanza, l’accertamento del maggior reddito nei confronti della società di capitali a ristretta base partecipativa legittima, anche nell’ipotesi di accertamento con adesione, la presunzione di distribuzione degli utili tra i soci, in quanto la stessa ha origine nella partecipazione e pertanto prescinde dalle modalità di accertamento, ferma restando la possibilità per i soci di fornire prova contraria rispetto alla pretesa dell’amministrazione finanziaria, dimostrando che i maggiori ricavi dell’ente sono stati accantonati o reinvestiti. (Sentenza 1547 del 10 dicembre 2021 della Commissione tributaria regionale delle Marche)