Addio al bagaglio: come calcolare il risarcimento per il viaggiatore

Possibile provvedere alla liquidazione equitativa del risarcimento tenendo presente, in questa ottica, che, di norma, il bagaglio contiene capi di abbigliamento, biancheria intima, profumi, accessori et similia in quantità ragguagliata alla durata del viaggio

Addio al bagaglio: come calcolare il risarcimento per il viaggiatore

Bagaglio smarrito in maniera definitiva, purtroppo per il viaggiatore, che può però legittimamente pretendere dalla compagnia aerea un adeguato ristoro economico. Questa la valutazione compiuta dai giudici (ordinanza numero 28672 del 29 ottobre 2025 della Cassazione), i quali aggiungono che si deve provvedere alla liquidazione equitativa del risarcimento tenendo presente, in questa ottica, che, di norma, il bagaglio contiene capi di abbigliamento, biancheria intima, profumi, accessori et similia in quantità ragguagliata alla durata del viaggio.
Riflettori puntati sulla disavventura vissuta da un cittadino italiano, il quale a chiusura del viaggio Palermo-Verona, su un volo della ‘Ryanair’, si è ritrovato senza bagaglio, una volta atterrato nella cittadina scaligera. A rendere ancora più amara la situazione, poi, la consapevolezza dell’impossibilità di rientrare in possesso del bagaglio, pur regolarmente imbarcato nella stiva dell’aereo nel capoluogo siciliano.
Inevitabile l’azione risarcitoria nei confronti della nota compagnia aerea, azione però infruttuosa.
Per i giudici di merito, difatti, non vi sono i presupposti per riconoscere al viaggiatore un ristoro economico. In particolare, in Tribunale, preso atto che la domanda attiene al risarcimento dei danni patrimoniali lamentati dal viaggiatore, danni pari al valore dei beni contenuti nel bagaglio smarrito, nei limiti di valore fissati dalla ‘Convenzione di Montreal’, cioè 1.351 euro e 50 centesimi, e non anche il rimborso delle spese sopportate per il rimpiazzo del bagaglio smarrito, viene chiarito che, a fronte della difficoltà di determinazione del quantum risarcitorio, non si può procedere alla liquidazione equitativa del danno.
Inevitabili le obiezioni sollevate in Cassazione dal viaggiatore, obiezioni ritenute plausibili dai magistrati.
In premessa, viene ricordato che, ‘Convenzione di Montreal’ alla mano, il risarcimento riconosciuto per responsabilità del vettore postula la prova (anche per presunzioni) del danno conseguenza concretamente subito dal viaggiatore. Poi, quanto alla possibilità di liquidare il danno equitativamente, viene ribadito che l’esercizio del potere discrezionale di liquidazione equitativa del danno presuppone: la certa esistenza del danno (il potere di liquidazione equitativa non potendo supplire alla mancata prova dell’esistenza stessa del danno); l’impossibilità o la rilevante difficoltà di quantificarlo, che deve essere oggettiva, cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta, e incolpevole, cioè non dipendente dall’inerzia della parte gravata dall’onere della prova.
Applicando questa prospettiva alla vicenda in esame, pur essendo stato accertato l’avvenuto smarrimento del bagaglio per inadempimento del vettore aereo dell’obbligo ex recepto, il giudice del Tribunale non ha invero proceduto alla liquidazione equitativa del danno patrimoniale, nella ravvisata impossibilità della relativa quantificazione per causa imputabile al viaggiatore, essendosi quest’ultimo avvalso di dichiarazione testimoniale della moglie risultata inidonea ai fini della quantificazione del quantum risarcitorio.
Per i magistrati di Cassazione, la decisione è corretta nella parte in cui ha negato la risarcibilità del danno patrimoniale consistente negli esborsi asseritamente sostenuti per acquistare beni destinati a sostituire quelli andati smarriti, i quali avrebbero dovuti essere non solo allegati ma anche dimostrati (ad esempio, mediante la produzione di scontrini di acquisto), mentre è errata in ordine alla mancata liquidazione del danno patrimoniale. Ciò soprattutto perché l’unica via per liquidare il danno richiesto dal viaggiatore è la valutazione equitativa, risultando irragionevole la pretesa che possano fornirsi indicazioni specifiche sul contenuto di un bagaglio, precisano i giudici di Cassazione.
In particolare, essendo stata raggiunta la prova dell’an del danno de quo, il giudice del Tribunale si è invero erroneamente astenuto dalla determinazione equitativa, invocando come schermo l’asserita assenza degli elementi sulla base dei quali effettuarla, laddove, secondo l’id quod plerumque accidit, il bagaglio contiene capi di abbigliamento, biancheria intima, profumi ed accessori et similia in quantità ragguagliata alla durata del viaggio, circostanza, questa, che avrebbe dovuto essere adeguatamente valorizzata, chiosano i magistrati di Cassazione, dando una precisa indicazione al giudice del Tribunale che dovrà nuovamente prendere in esame l’istanza risarcitoria avanzata dal viaggiatore.

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