Aiuti sociali agli extracomunitari: possibile richiedere il possesso di un ‘permesso di soggiorno di lungo periodo’

Viene chiarito che la parità di trattamento si applica, in materia sociale, solo al regime di sicurezza sociale dei lavoratori e non si estende agli assegni meramente assistenziali

Aiuti sociali agli extracomunitari: possibile richiedere il possesso di un ‘permesso di soggiorno di lungo periodo’

Aiuti sociali ai cittadini di Paesi extracomunitari: gli Stati membri dell’Unione Europea possono richiedere come requisito il possesso di un ‘permesso di soggiorno di lungo periodo’.
Questo il principio fissato dai giudici (sentenza del 5 marzo 2026 della Corte di giustizia dell’Unione Europea), i quali, chiamati a prendere il contenzioso sorto in Italia, aggiungono che la parità di trattamento si applica, in materia sociale, solo al regime di sicurezza sociale dei lavoratori e non si estende agli assegni meramente assistenziali.
Chiari i dettagli della vicenda. In Italia, una cittadina albanese, titolare di un ‘permesso di soggiorno’ di due anni per motivi familiari, ‘permesso’ che le consentiva anche di lavorare nel Paese, ha chiesto allo Stato italiano un assegno di assistenza sociale. L’Istituto nazionale di previdenza sociale ha tuttavia respinto la domanda, con la motivazione che la straniera non era in possesso del ‘permesso di soggiorno’ dell’Unione Europea per ‘soggiornanti di lungo periodo’, richiesto dalla legislazione italiana per i cittadini di Paesi terzi.
I giudici nazionali, a fronte della posizione assunta dall’istituto previdenziale, hanno preso in esame il requisito richiesto alla donna, chiedendo chiarimenti ai giudici europei in merito al rispetto del principio della parità di trattamento tra i cittadini di uno Stato membro e i cittadini di Paesi terzi, principio che si applica alle misure di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nell’Unione Europea.
Chiara la questione sollevata nello specifico dai giudici della Corte Costituzionale: il diritto dell’Unione Europea consente a uno Stato membro di subordinare al possesso di un ‘permesso di soggiorno di lungo periodo’ la concessione di un assegno di assistenza sociale ai cittadini di Paesi terzi?
I giudici europei constatano, in premessa, che il principio della parità di trattamento, come previsto dal diritto dell’Unione Europea, si applica solo alle misure di sicurezza sociale destinate alle persone attive sul mercato del lavoro. Tali misure sono caratterizzate da tre elementi: coprono rischi espressamente previsti dalla legislazione europea; sono concesse in modo non discrezionale; sono finanziate dai contributi versati dai lavoratori e dai datori di lavoro. Per contro, l’assegno sociale in esame è una prestazione speciale in denaro, di carattere non contributivo, ossia concessa indipendentemente dallo svolgimento di qualsiasi periodo di lavoro, destinata a far fronte a uno stato di bisogno derivante dall’indigenza. Esso non rientra, quindi, nella nozione di sicurezza sociale, ma piuttosto in quella di assistenza sociale, a carico delle finanze pubbliche dello Stato membro che ospita lo straniero.
Il diritto dell’Unione Europea non impone, viene precisato, agli Stati membri il rispetto del principio della parità di trattamento, previsto da tale diritto, per la concessione di questo tipo di assegni sociali. In tale contesto, gli Stati membri restano liberi di subordinare detta concessione a una condizione che attesti un certo grado di integrazione dei cittadini di Paesi terzi nello Stato membro ospitante, quale il possesso di un ‘permesso di soggiorno di lungo periodo’.
In ultima battuta, i giudici europei ricordano che, conformemente alle norme europee, un cittadino dell’Unione Europea può beneficiare di una prestazione di assistenza sociale nello Stato membro ospitante solo se dispone di un diritto di soggiorno permanente nel territorio. Quindi, l’applicazione della regola della parità di trattamento tra i cittadini di Paesi terzi e i cittadini dello Stato membro ospitante per la concessione di una prestazione di assistenza sociale sarebbe in contraddizione con l’obiettivo stesso del diritto dell’Unione Europea di riconoscere ai cittadini di Paesi terzi diritti analoghi a quelli di tutti i cittadini dell’Unione Europea.

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