Appaltatore sotto accusa solo per i vizi che concernono le prestazioni previste nel contratto
Inutile l’azione giudiziaria mirata a ottenere la risoluzione dell’appalto e poggiata su lamentele relative a prestazioni non indicate nero su bianco

Addebitabili all’appaltatore solo le difformità e i vizi dell’opera che concernono le prestazioni specificamente previste nel contratto di appalto. Proprio applicando questo principio i giudici hanno respinto l’azione giudiziaria promossa da un circolo sportivo e mirata ad ottenere la risoluzione di un contratto di appalto per grave inadempimento della società a cui era stato affidato il rifacimento a regola d’arte del manto di quattro campi da tennis, rimasti invece impraticabili anche per giorni con conseguenti danni per il circolo. In questa vicenda il contratto di appalto è stato concluso con l’accettazione del preventivo predisposto dalla società appaltatrice, preventivo che contemplava solo determinate opere, tutte effettivamente eseguite e tutte corrispondenti alle istruzioni e alle aspettative del committente. Impossibile per quest’ultimo pretendere prestazioni ulteriori, che avrebbero dovuto essere inserite nel contratto di appalto e richieste all’appaltatore, ricontrattando ovviamente le conseguenti pattuizioni. (Ordinanza 4076 del 9 febbraio 2022 della Cassazione)