Appalti: la carenza di un corrispettivo determinato non basta per annullare il contratto di avvalimento

Possibile ipotizzare la nullità per mancanza del requisito dell’onerosità solo se non sia riavvisabile una ragione pratica del contratto

Appalti: la carenza di un corrispettivo determinato non basta per annullare il contratto di avvalimento

Impossibile far derivare la nullità del contratto di avvalimento – fondamentale per consentire a un operatore economico di ottenere i requisiti mancanti e necessari per partecipare a una procedura di gara avvalendosi delle capacità di altri soggetti – dalla carenza di un corrispettivo predeterminato o dalla mancanza di criteri per la sua predeterminazione. Ciò perché l’indicazione del preciso ammontare del corrispettivo esula dalle prescrizioni imposte al contratto di avvalimento. Ciò che conta è, invece, spiegano i giudici, verificare l’effettiva sussistenza della causa concreta del contratto di avvalimento, così da accertare se l’operazione negoziale arrechi effettivamente il possesso di quei requisiti di cui la ditta concorrente è priva. Ciò per garantire la stazione appaltante sull’affidabilità dell’aggiudicatario in ordine alla corretta esecuzione dell’appalto. Di conseguenza, la nullità del contratto di avvalimento per mancanza del requisito dell’onerosità può dichiararsi solo allorquando non sia ravvisabile una ragione pratica giustificativa del contratto (Sentenza 8486 del 21 dicembre 2021 del Consiglio di Stato)  

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