Benefici economici per i disabili: il criterio è legato alla maggiore gravità dello stato di disabilità
In materia di assegnazione dei benefici economici per i disabili, il criterio cardine, in base alla normativa nazionale, è correlato alla maggiore gravità dello stato di disabilità
La conseguenza è che si appalesa irragionevole, illogico e sproporzionato il criterio di priorità che antepone i pazienti gravi che godono dell’assistenza domiciliare integrata a quelli gravissimi che non ne hanno bisogno, in considerazione delle caratteristiche specifiche della loro disabilità. I giudici hanno chiarito che, se sono evidenti le necessità dei disabili allettati, sono pure meritevoli delle provvidenze economiche i minori autistici gravissimi: tali disabili, infatti, necessitano di una vigilanza continua da parte del nucleo familiare, così da scongiurare il pericolo che possano assumere comportamenti tali da mettere in pericolo la loro e la altrui incolumità e che, pertanto, la scelta di favorire i disabili, anche se (soltanto) gravi, con piano di assistenza individuale di cure domiciliari, comporta una inammissibile discriminazione rispetto ai minori autistici in condizione di disabilità gravissima. Ciò anche tenendo presente che la concessione dell’assegno di cura ai disabili gravissimi è da ricondursi alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, determinazione riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. (Sentenza del 6 dicembre 2023 del Consiglio di Stato)