‘Centro di salute mentale’: legittimo consentire l’incarico di direttore ai soli dirigenti medici psichiatri

Legittima la previsione che limita ai soli dirigenti medici psichiatri l’incarico di direttore di un ‘Centro di salute mentale’

‘Centro di salute mentale’: legittimo consentire l’incarico di direttore ai soli dirigenti medici psichiatri

Questo il paletto fissato dai giudici, i quali osservano che i compiti del direttore di un ‘Centro di salute mentale non sono meramente organizzativi e gestionali, ma sono connessi all’assistenza e alla cura dei pazienti e richiedono valutazioni specialistiche erogabili solo in virtù di conoscenze scientifiche e competenze professionali prevalentemente di carattere medico, che non possono essere assicurate dagli psicologi. Decisivo è l’inquadramento del ‘Centro di salute mentale’, catalogato come la sede organizzativa dell’équipe degli operatori e la sede del coordinamento degli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale, nel territorio di competenza, tramite anche l’integrazione funzionale con le attività dei distretti, e che svolge: analisi della domanda e attività diagnostica; definizione e attuazione di programmi terapeutico-riabilitativi e socio-riabilitativi personalizzati, con le modalità proprie dell’approccio integrato, tramite interventi ambulatoriali, domiciliari, di rete, ed eventualmente anche residenziali, nella strategia della continuità terapeutica; attività di raccordo con i medici di medicina generale per fornire consulenza psichiatrica; attività di filtro ai ricoveri e di controllo della degenza nelle case di cura neuropsichiatriche private. Previsto, inoltre, che il ‘Centro di salute mentale’ svolga, tra le altre, le seguenti ulteriori attività: diagnostica e terapeutica medica e psicologica; partecipazione al servizio di guardia medica psichiatrica con il Servizio psichiatrico di diagnosi e cura’. Da ciò discende che i compiti del dirigente non sono meramente organizzativi e gestionali, ma sono connessi all’assistenza e alla cura dei pazienti e richiedono valutazioni specialistiche erogabili solo in virtù di conoscenze scientifiche e competenze professionali prevalentemente di carattere medico, che non possono essere assicurate dagli psicologi. (Sentenza 700 del 6 dicembre 2023 del Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria)  

news più recenti

Mostra di più...