Condannata l’Italia: illecito consentire i contratti a tempo determinato a raffica per gli insegnanti di religione
La necessità di un titolo di idoneità rilasciato dall’autorità ecclesiastica non può il rinnovo anno dopo anno

Condanna dall’Europa per lo Stato italiano. Censurata la disciplina nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica degli istituti scolastici pubblici dall’applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo, da parte del datore di lavoro, a una successione di contratti a tempo determinato, qualora, peraltro, non esista nessun’altra misura effettiva nell’ordinamento giuridico interno che sanzioni detto abuso. Inoltre, la necessità di un titolo di idoneità all’insegnamento rilasciato dall’autorità ecclesiastica non può giustificare il rinnovo, anno dopo anno, dei contratti a tempo determinato per gli insegnanti di religione cattolica. Su quest’ultimo punto, difatti, i giudici sottolineano che tale titolo di idoneità è rilasciato una sola volta e non prima di ogni anno scolastico che poi dà luogo alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato. Legittime le lamentele di diversi docenti italiani che da vari anni insegnano religione cattolica presso istituti scolastici pubblici, che sono stati assunti dal Ministero dell’Istruzione mediante una lunga successione di contratti a tempo determinato e che non hanno potuto beneficiare dell’immissione in ruolo a causa della durata annuale dei loro incarichi, che non ha consentito il loro inserimento nelle graduatorie permanenti. (Sentenza del 13 gennaio 2022 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)