Confermato il tetto retributivo massimo per il pubblico dipendente, anche in caso di incarico come giudice tributario

Respinte le questioni di legittimità costituzionale sollevate tempo addietro dal Consiglio di Stato

Confermato il tetto retributivo massimo per il pubblico dipendente, anche in caso di incarico come giudice tributario

Confermata e non discutibile l’applicabilità del tetto retributivo massimo per i compensi percepiti dal pubblico dipendente, anche in caso di svolgimento dell’incarico di giudice tributario. Questa la posizione presa dai giudici della Corte Costituzionale, i quali hanno dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale precedentemente sollevate dal Consiglio di Stato. Riflettori puntati, in sostanza, sul disposto normativo che definisce il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva, a carico delle finanze pubbliche, retribuzioni o emolumenti comunque denominati nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico (cosiddetto personale non contrattualizzato) e che stabilisce come parametro massimo di riferimento il trattamento economico spettante al primo presidente della Corte di cassazione, pari all’attualità ad euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. Confermato il previsto limite massimo delle retribuzioni e degli emolumenti per i lavoratori pubblici, vigente anche con riferimento allo svolgimento delle funzioni di giudice tributario. (Sentenza 27 del 28 gennaio 2022 della Corte Costituzionale)

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