Delitti commessi mediante atti di tortura: il giudice deve procedere in assenza

La necessità costituzionale di evitare la stasi del processo può essere soddisfatta senza alcuna riduzione delle facoltà partecipative dell’imputato

Delitti commessi mediante atti di tortura: il giudice deve procedere in assenza

Lo statuto universale del crimine di tortura, delineato dalle dichiarazioni sovranazionali e dai trattati, è connaturato alla radicale incidenza di tale crimine sulla dignità della persona umana. Pertanto, il dovere dello Stato di accertare giudizialmente la commissione di questo delitto si presenta come il volto processuale del dovere di salvaguardia della dignità. Per questo, è palese, secondo i giudici, l’illegittimità costituzionale della normativa che non prevede che il giudice proceda in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dalla Convenzione di New York, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato, è impossibile avere la prova che quest’ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fatto salvo il diritto dell’imputato stesso a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa. I giudici hanno osservato che la paralisi sine die del processo per i delitti di tortura commessi da agenti pubblici, quale deriverebbe dall’impossibilità di notificare personalmente all’imputato gli atti di avvio del processo medesimo a causa della mancata cooperazione dello Stato di appartenenza, non è accettabile, per diritto costituzionale interno, europeo e internazionale, poiché essa si risolverebbe nella creazione di un’immunità de facto, che offende i diritti inviolabili della vittima e gli standard di tutela dei diritti umani, recepiti e promossi dalla Convenzione di New York. La necessità costituzionale di evitare la stasi del processo può essere d’altronde soddisfatta senza alcuna riduzione delle facoltà partecipative dell’imputato, ma imprimendo ad esse una diversa scansione temporale, che si riassume nel diritto dell’imputato a ottenere in ogni fase e grado la riapertura del processo. (Sentenza 192 del 26 ottobre 2023 della Corte Costituzionale)

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