Deroga ai limiti in materia di emissioni nell’atmosfera: necessario provare l’assenza di danno all’ambiente

Respinta la richiesta avanzata da una società e mirata alla conferma della deroga già ottenuta in passato

Deroga ai limiti in materia di emissioni nell’atmosfera: necessario provare l’assenza di danno all’ambiente

Nella delicata materia ambientale è il soggetto che punta ad ottenere una deroga rispetto ai limiti di emissioni fissati dalla legge a dovere fornire che la concessione di tale deroga non rilevi in danno della salubrità dell’ambiente. Riflettori puntati, nella vicenda presa in esame dai giudici, su un’impresa attiva nel mercato dei prodotti chimici di base e che gestisce uno stabilimento industriale soggetto ad autorizzazione integrata ambientale presso un polo chimico nel Nord Italia. Al momento del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, ossia nell’ottobre 2007, e fino al 2011, lo scarico della società confluiva in quello di un’altra società situata all’interno del polo chimico. A partire dal 2011, però, la società ha iniziato a recapitare i propri reflui al depuratore biologico situato in un Comune e di proprietà di una società pubblica, facente capo alla Provincia e gestito da una s.r.l. In origine si fissava un limite di scarico per le aldeidi di 100 milligrammi per litro, poi ridotto, a partire dal 2012, a 60 milligrammi per litro, in deroga a quello di legge pari a 2 milligrammi per litro. A partire dall’anno 2011, però, sono state sollevate, da parte di alcuni cittadini dei Comuni limitrofi, residenti nelle aree vicine al depuratore, svariate segnalazioni per odori molesti, segnalazioni sono state associate agli scarichi della società. Nell’aprile del 2013, infine, la società ha presentato l’istanza di rinnovo dell’autorizzazione, richiedendo conferma della deroga. Tale domanda va respinta, chiariscono i giudici, e va quindi negata alla società la possibilità di superare il tetto massimo di emissioni della sostanza chimica nel collettore di scarico di reflui, superamento che in passato aveva contribuito a creare odori molesti. (Sentenza del 30 marzo 2022 del Consiglio di Stato)

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