Diritto della concorrenza e doppia ammenda: applicabile la tutela offerta dal divieto di duplice incriminazione

Fondamentale però che la decisione anteriore sia diventata definitiva e che gli stessi fatti siano oggetto tanto della decisione anteriore quanto del procedimento o della decisione posteriori

Diritto della concorrenza e doppia ammenda: applicabile la tutela offerta dal divieto di duplice incriminazione

Il cosiddetto principio del ne bis in idem, ossia la tutela offerta dal divieto di duplice incriminazione, opera anche nel diritto della concorrenza. Su questo tema, però, i giudici comunitari precisano che tale applicazione è subordinata a una duplice condizione: è necessario, da un lato, che una decisione anteriore sia diventata definitiva (condizione «bis») e, d’all’altro, che gli stessi fatti siano oggetto tanto della decisione anteriore quanto del procedimento o della decisione posteriori (condizione «idem»). In sostanza, nel diritto della concorrenza, come in qualsiasi altro settore del diritto dell’Unione Europea, il criterio rilevante ai fini della valutazione della sussistenza di uno stesso reato (idem) è quello dell’identità dei fatti materiali, intesi come esistenza di un insieme di circostanze concrete inscindibilmente collegate tra loro che hanno condotto all’assoluzione o alla condanna definitiva dell’interessato. Allo stesso tempo, però, all’esercizio di diritti fondamentali, come, appunto, quello conferito dal divieto della duplice incriminazione, possono essere apportate per legge limitazioni, se rispettano il contenuto essenziale di tali diritti, sono necessarie e rispondono effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione Europea. I giudici hanno fatto chiarezza esaminando il caso riguardante una società condannata al pagamento di due ammende successive, prima nel 2011 e poi nel 2012, da parte di due distinte autorità nazionali. (Sentenza del 22 marzo 2022 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)

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