Esclusa la fallibilità del consulente aziendale
Respinta la richiesta avanzata da un creditore. Fondamentale constatare che il debitore si limita a svolgere attività di consulenza
Necessario certificare la definizione del procedimento pendente in fase esecutiva, sia per rimuovere, nell’interesse del debitore, gli effetti della pubblicità del decreto di apertura e della sentenza di omologa, che per assicurare, al contempo, la conoscibilità dell’effetto esdebitatorio conseguente all’esecuzione
Necessario fare riferimento al momento in cui l’asserito difetto di realizzazione, già notato al momento della consegna, si appalesa come vero e proprio vizio del bene