Gara d’appalto, legittima l’esclusione dell’impresa che non presenta la copia fotostatica del documento d'identità
Adempimento inderogabile, difatti, l’allegazione della copia fotostatica del documento del sottoscrittore dell’istanza e della dichiarazione sostitutiva

Legittima l’esclusione, in sede di gara, dell’impresa che non presenta la copia fotostatica del documento di identità. Chiaro il principio tracciato dai giudici. In sostanza, l’assenza della copia fotostatica del documento di identità che deve essere allegata alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in sede di gara, non determina una mera incompletezza del documento, idonea a far scattare il potere di soccorso della stazione appaltante tramite la richiesta di integrazioni o chiarimenti sul suo contenuto, bensì la sua giuridica inesistenza, con la conseguenza che, in ossequio al principio della par condicio e della parità di trattamento tra le imprese partecipanti, l’impresa deve essere esclusa per mancanza della prescritta dichiarazione. Non contestabile, quindi, l’esclusione dalla gara del concorrente che non ha allegato alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da unire all’offerta tecnica per attestarne un requisito, la copia fotostatica del documento di identità del dichiarante. Ciò perché l’allegazione della copia fotostatica del documento del sottoscrittore dell’istanza e della dichiarazione sostitutiva è adempimento inderogabile, atto a conferire – in considerazione della sua introduzione come forma di semplificazione, volta ad alleggerire gli oneri di allegazione documentale in capo alle parti private nei rapporti con la pubblica amministrazione – legale autenticità alla sottoscrizione apposta e giuridica esistenza ed efficacia all’autocertificazione. (Sentenza 127 del 24 febbraio 2022 del Tribunale amministrativo regionale della Sardegna)