Gara d’appalto, possibile considerare imprescindibili i requisiti di esecuzione

Fondamentale però il riferimento a particolari esigenze correlate all’interesse pubblico perseguito dalla stazione appaltante

Gara d’appalto, possibile considerare imprescindibili i requisiti di esecuzione

Onere della stazione pubblica appaltante di contemperare nel bando i requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione. Più precisamente, i giudici sanciscono che spetta alla stazione appaltante, nella predisposizione della legge di gara e in relazione all’oggetto della prestazione richiesta, individuare i requisiti di partecipazione e le contrapposte esigenze. Questo, per evitare da un lato inutili aggravi di spesa a carico degli operatori economici concorrenti per procurarsi già al momento dell’offerta la disponibilità di beni e mezzi, senza avere la certezza dell’aggiudicazione e con effetti discriminatori ed anti-concorrenziali, perché di favore per gli operatori già presenti sul mercato ed in possesso delle dotazioni strumentali, nonché con violazione del principio di proporzionalità. Dall’altro lato tali requisiti, servono a garantire la serietà e l’effettività dell’impegno assunto dal concorrente di disporre dei mezzi necessari all’espletamento del servizio. Acclarata la distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione, i quali includono gli elementi caratterizzanti la fase esecutiva del servizio, vale a dire i mezzi (strumenti, beni ed attrezzature) necessari all’esecuzione della prestazione promessa alla stazione appaltante, però, per particolari esigenze correlate all’interesse pubblico perseguito dalla stazione appaltante, se espressamente richiesti come elementi essenziali dell’offerta, anche per i requisiti di esecuzione può accadere che la loro mancanza al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara comporti l’esclusione del concorrente. (Sentenza 133 del 24 febbraio 2022 del Tribunale amministrativo regionale della Sardegna)

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