Guida in stato di ebbrezza e revoca della patente
La revoca della patente di guida costituisce una misura sanzionatoria sproporzionata?
A fronte di un automobilista beccato a guidare in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, e coinvolto in un incidente stradale, è legittima la norma che prevede sempre e comunque la revoca della patente. Questo il paletto fissato dai giudici, i quali hanno respinto i dubbi sulla legittimità costituzionale del ‘Codice della strada’ e hanno ritenuto che la sanzione accessoria della revoca della patente di guida costituisce una misura sanzionatoria non sproporzionata rispetto alla gravità intrinseca dell’illecito commesso. La disposizione normativa, nel prevedere il reato di guida in stato di ebbrezza, contempla anche la sanzione accessoria automatica della revoca della patente per l’ipotesi più grave consistente nell’aver provocato un incidente stradale in ragione di uno stato di alterazione psico-fisica con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. I giudici hanno evidenziato che nell'impianto sanzionatorio del reato vi è una progressione crescente, graduata sulla base del livello del tasso alcolemico, con la previsione della sospensione della patente di guida per un periodo di durata via via più esteso. Al culmine di questa progressione vi è la condotta più grave di tutte, per la quale è prevista la revoca della patente: è quella di chi si mette alla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore all’1,5 grammi per litro, in una condizione tale da compromettere il controllo dell’autovettura provocando così un incidente stradale. Ciò costituisce un comportamento altamente pericoloso per la vita e l’incolumità delle persone, anche quando l’incidente stradale non provochi lesioni alle persone o il loro decesso. È quindi sempre giustificata la revoca della patente per la maggiore pericolosità di tale condotta rispetto alle ipotesi non parimenti aggravate. La revoca della patente di guida non costituisce, secondo i giudici, un automatismo sanzionatorio indifferenziato, bensì una misura coerente con la finalità preventiva della sanzione, perché evita che si ricrei tale situazione di pericolo per un congruo periodo di tempo. Essa persegue una finalità deterrente, perché sollecita una maggiore consapevolezza della gravità del comportamento, ed ha una funzione rieducativa, perché impone al condannato di sostenere nuovamente l’esame che lo abilita alla guida, attivando così un processo virtuoso di correzione tramite una utile formazione finalizzata alla prevenzione. (Sentenza 194 del 27 ottobre 2023 della Corte Costituzionale)