I parcheggi a uso pubblico e temporaneo rientrano nelle procedure di valutazione ambientale e paesaggistica

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma della Regione Puglia che prevedeva l’esclusione dalle procedure di valutazione ambientale e paesaggistica delle aree a parcheggio a uso pubblico e temporaneo non superiore a centoventi giorni

I parcheggi a uso pubblico e temporaneo rientrano nelle procedure di valutazione ambientale e paesaggistica

Nello specifico, la Corte costituzionale (sentenza n. 82 depositata il 10 maggio 2024) ha bocciato l’art. 4 della legge della Regione Puglia n. 19 del 2023, che prevedeva l’esclusione dalle procedure di valutazione ambientale e paesaggistica, sino al 31 dicembre 2023, delle «aree a parcheggio a uso pubblico e temporaneo non superiore a centoventi giorni», a condizione che entro e non oltre trenta giorni dal termine del relativo utilizzo fosse garantito il ripristino dello stato dei luoghi.

La norma era stata impugnata dal Governo per violazione della competenza esclusiva dello Stato o in materia di «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali» (art. 117, comma 2, Cost.).

In primis, è stata evidenziata una deroga da parte del legislatore regionale all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, che disciplina le autorizzazioni paesaggistiche. Ciò ha comportato un'ingerenza della Regione nei ruoli del legislatore nazionale, il quale, per decisione costante della giurisprudenza costituzionale, ha l'autorità di definire le condizioni e le caratteristiche di suddetta autorizzazione, inclusa la possibilità di esenzioni e semplificazioni procedurali, considerando l'impatto delle opere sull'ambiente intangibile.

In secondo luogo, la Corte ha denunciato la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, in relazione all'esclusione dei parcheggi dalle procedure di valutazione ambientale. La normativa regionale, permettendo la costruzione di parcheggi di oltre 500 posti auto senza limitazione di capienza, si è scontrata con il punto 7, lettera b) dell'Allegato IV alla Parte seconda del codice dell'ambiente. Quest'ultimo impone la valutazione di impatto ambientale per parcheggi di tali dimensioni, indipendentemente dalla loro natura temporanea o stabile.

La Corte ha confermato con la sentenza in esame un approccio consolidato, ribadendo che le Regioni non dovrebbero decidere i requisiti per l'esclusione dalle valutazioni di impatto ambientale. Tali interventi, secondo l'orientamento della Corte, finiscono per compromettere l'equilibrio definito dallo Stato tra semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative da un lato, e la necessità di tutelare l'ambiente dall'altro. Questo equilibrio non solo rappresenta uno standard di tutela ambientale non negoziabile da parte delle legislazioni regionali, ma anche un pilastro fondamentale nei processi decisionali legati all'ambiente.

 

 

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