Il decreto cautelare monocratico non può essere oggetto di impugnazione
Non è ammessa l’impugnazione del decreto cautelare monocratico. A tale regola non sono previste eccezioni, né clausole di salvezza.
La società Alfa ricorreva al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana al fine di ottenere la riforma del decreto cautelare emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania del 18 dicembre 2023, n. 615, con cui veniva respinta l’istanza di sospensione dell’esecuzione mediante decreto presidenziale monocratico, del provvedimento emanato dal Prefetto di […] in data 15 dicembre 2023.
I giudici aditi dichiarano inammissibile l’appello muovendo dall’assunto che il decreto cautelare non rientri tra gli atti impugnabili.
La questione riguarda la natura del decreto che provvede sull’istanza cautelare normativamente considerato atto “non impugnabile”. I giudici escludono l’impugnabilità del decreto muovendo dal principio di tassatività, dal momento che l’art. 56, comma 2, c.p.a espressamente prescrive la non impugnabilità del decreto cautelare. Tale norma va letta assieme all’art. 61 c.p.a che parimenti prevede la «non impugnabilità del decreto cautelare, facendo salva, altrettanto, la possibilità che l’istanza possa essere riproposta dopo l’inizio del giudizio con le forme delle domande cautelari in corso di causa». Restano fermi, tuttavia, i rimedi della revoca o modifica del decreto cautelare all’interno del grado di giudizio in cui la cautela è invocata. Quanto fin qui detto non opera in violazione del principio della non impugnabilità, ma in armonia con il doppio grado di giurisdizione. Inoltre, l’art. 62 c.p.a. ammette l’appello al Consiglio di Stato solo contro le ordinanze cautelari. Da queste considerazioni i giudici aditi concludono dichiarando la non impugnabilità del decreto cautelare monocratico con la sua conseguente inappellabilità.
L’intero complesso normativo appare, dunque, orientato verso un’unica direzione quella di non ammettere l’impugnazione del decreto cautelare monocratico in ossequio al principio di tipicità del sistema delle impugnazioni. Non si tratterebbe, però, di una negazione della tutela giurisdizionale, ma di una forma di tutela alternativa in quanto sarebbe sempre ammessa la revoca o modifica del decreto cautelare all’interno del grado di giudizio in cui la tutela è invocata. In quest’ultimo caso, tuttavia, la decisione non sarebbe affidata ad un organo “terzo ed imparziale” (come accadrebbe in caso di ricorso ad una autorità superiore), ma allo stesso organo che ha emanato il provvedimento di cui si invoca la revoca o la modifica.
La sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana induce a riflettere, ancora una volta, sulla necessità di effettuare un bilanciamento tra il principio di tassatività e l’effettività della tutela giurisdizionale che non può prescindere dalla sussistenza di un interesse ad agire. Occorrerebbe, pertanto, comprendere se gli effetti prodotti dal decreto monocratico cautelare siano idonei a far nascere nel destinatario del provvedimento l’interesse a invocare la tutela giurisdizionale, in tal caso, infatti, l’inammissibilità della impugnazione del decreto cautelare monocratico non sarebbe compatibile con l’art. 24 Cost. e con l’art. 100 c.p.c. (Cons. giust. amm. rg. sic., sez. giurisdizionale, decr., 18 dicembre 2023, n. 414)