Il divieto di concorrenza è applicabile nei confronti dei soli soci accomandatari di società in accomandita semplice

L’esclusione del socio non può trovare giustificazione nell’esercizio di attività posta in essere in concorrenza con quella propria della società che l’ha estromesso

Il divieto di concorrenza è applicabile nei confronti dei soli soci accomandatari di società in accomandita semplice

Il divieto di concorrenza, previsto dal Codice Civile con riguardo ai soci di società in nome collettivo, è applicabile nei confronti dei soli soci accomandatari di società in accomandita semplice, che, sempre Codice Civile alla mano, hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo. Quel paletto non vale invece, per i soci accomandanti, salvo che per questi ultimi non sia pattiziamente previsto con una disposizione contenuta nel contratto sociale. Questi i chiarimenti forniti dai giudici (sentenza del 23 aprile 2024 del Tribunale di Rovigo), i quali aggiungono poi che, comunque, l’esercizio di attività concorrenziale non giustifica per il socio accomandante la possibilità di porre in essere pratiche sleali, che, al contrario, determinano un inadempimento sufficiente a giustificarne l’esclusione dalla società. A dare il ‘la’ al contenzioso è stato il contenuto della delibera di esclusione di un socio, estromesso a causa dello svolgimento di attività concorrenziale mediante un’altra società, con annesso sviamento di clientela. A fronte di tale vicenda, i giudici chiariscono che dai punti fermi fissati dal Codice Civile si può desumere la non automatica estensione del divieto di concorrenza al socio accomandante. Difatti, alla società in accomandita semplice si applicano le disposizioni relative alla società in nome collettivo, e i soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo e solo ad essi può essere conferita l’amministrazione della società. Infine, con riferimento al socio di società in nome collettivo, la normativa dispone che questi non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un’attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente. Secondo i giudici, nella vicenda in esame si verte proprio nell’ipotesi di uno degli obblighi dei soci della società in nome collettivo, tassativamente previsto dalla relativa disciplina, e, in quanto tale, applicabile testualmente solo ai soci accomandatari. Tirando le somme, l’esclusione del socio, nella vicenda in esame, non può trovare giustificazione nell’esercizio di attività posta in essere in concorrenza con quella propria della società che l’ha estromesso.

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