Illogico negare l’esdebitazione a causa di un patrimonio poco consistente

Fondamentale però che quella ridotta capacità patrimoniale non sia frutto di eventuali condotte colpevoli del debitore

Illogico negare l’esdebitazione a causa di un patrimonio poco consistente

Al debitore non può essere negato aprioristicamente il beneficio dell’esdebitazione a causa della scarsa consistenza del suo patrimonio – peraltro, spesso dipendente anche dai risultati notoriamente poco soddisfacenti della liquidazione in ambito concorsuale –, una volta che sia stato comunque escluso che quella minore entità patrimoniale sia il portato di sue eventuali condotte ostruzionistiche, negligenti, depauperatone, fraudolente, distrattive o comunque penalmente rilevanti. Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 28505 del 6 novembre 2024 della Cassazione), i quali hanno ribaltato la prospettiva adottata in Appello per negare ad un uomo, socio di una ‘s.n.c.’, dichiarato fallito per ripercussione del fallimento della società, l’esdebitazione solo a causa delle ridotte percentuali di soddisfacimento dei creditori (3,85 per cento del credito ipotecario, 54,67 per cento dei crediti muniti di privilegio generale e 0,0003 per cento dei crediti chirografari), frutto anche della sua scarsa forza patrimoniale. Per i magistrati, però, non può essere ‘punito’ il debitore solo a causa della scarsa consistenza del suo patrimonio, una volta escluso, comunque, che quella minore entità economica sia il portato di sue eventuali condotte. Ragionando in questa ottica, tra tutte le risultanze di cui occorre tener conto ai fini del riconoscimento del beneficio della esdebitazione bisogna certamente considerare anche l’entità dell’attivo acquisito e di quello che è stato possibile liquidare, il numero dei creditori e l’ammontare dei costi prededucibili (variabile, quest’ultima, indipendente dalla condotta del fallito), senza arrestarsi a rilevare la irrisorietà della percentuale di soddisfazione dei creditori concorsuali, anche perché si tratta di un criterio valutativo nemmeno esplicitato nella norma. Ciò che conta, difatti, è che il soddisfacimento dei creditori concorsuali non risulti meramente simbolico. Quindi, una volta che il debitore sia stato ritenuto meritevole, per l’esclusione di tutte le ragioni ostative soggettive, e, una volta escluso che la misura di quel soddisfacimento sia tale da finire per coincidere, di fatto, con l’ipotesi più radicale dell’assenza di qualsivoglia soddisfacimento, la specifica e complessiva valutazione di tutti gli aspetti della procedura – ivi compresa, appunto, la destinazione di risorse al soddisfacimento dei crediti prededucibili – dovrebbe tendenzialmente impedire che il debitore resti escluso dal beneficio dell’esdebitazione per ragioni di ordine meramente quantitativo, indipendenti dalle sue condotte.

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