Indipendenza dei giudici: va adeguatamente motivata la revoca dell’assegnazione di procedimenti ad un magistrato
Fondamentale escludere che la revoca dell’assegnazione sia stata arbitraria o, addirittura, che abbia costituito una sanzione disciplinare dissimulata

Per garantire l’indipendenza della magistratura è fondamentale che la decisione di revocare l’assegnazione di determinati procedimenti a un giudice sia fondata su criteri oggettivi e precisi. E tale decisione deve anche essere sufficientemente motivata, così da escludere che la revoca dell’assegnazione sia stata arbitraria o, addirittura, che abbia costituito una sanzione disciplinare dissimulata. Questi i punti fermi fissati dai giudici (sentenza del 6 marzo 2025 della Corte di giustizia dell’Unione Europea), chiamati a prendere in esame il provvedimento con cui in Polonia è stata revocata nell’ottobre del 2021 l’assegnazione ad una magistrata di circa settanta procedimenti pendenti di cui era relatrice. Adottata senza il consenso della giudice, la delibera non le è stata notificata e, comunque, non conteneva alcuna motivazione, e le è stato altresì negato l’accesso al suo contenuto. Successivamente, ciascuno dei procedimenti è stato riassegnato da un altro magistrato. Secondo la giudice esautorata, tali misure costituiscono una forma di repressione dei suoi tentativi di contestare la regolarità della nomina di un giudice che componeva, insieme a lei, un’altra formazione giudicante. Si tratterebbe, inoltre, a suo dire, di reprimere il fatto di aver annullato una sentenza di primo grado emessa da un organo giurisdizionale che non soddisfaceva i requisiti previsti dal diritto dell’Unione Europea. E la revoca dell’assegnazione di procedimenti avrebbe lo scopo di prevenire tentativi futuri in tal senso, sempre secondo la giudice, la quale ha chiesto ai giudici comunitari se continui ad essere legittimata a conoscere di tali procedimenti, nonostante la predetta delibera e la successiva riassegnazione di ciascuno dei settanta procedimenti a un altro giudice. In premessa, i magistrati comunitari ricordano che l’indipendenza dei giudici implica che essi debbano essere al riparo da qualsiasi ingerenza indebita che possa influenzare le loro decisioni, ivi comprese le ingerenze provenienti dall’interno dell’organo giurisdizionale. Il fatto che un collegio di un organo giurisdizionale possa revocare l’assegnazione a un giudice dei procedimenti a lui attribuiti, senza dover rispettare criteri oggettivi e precisi che delimitino tale potere e senza dover motivare una simile decisione, può compromettere l’indipendenza dei giudici. Infatti, non si può escludere che tale revoca dell’assegnazione di procedimenti sia stata arbitraria o, addirittura, che costituisca una sanzione disciplinare dissimulata. Il giudice nazionale, qualora verifichi e confermi che la revoca dell’assegnazione di procedimenti è stata effettuata in violazione del diritto dell’Unione Europea, è tenuto a eliminare le sue conseguenze illecite. Pertanto, la delibera emessa in Polonia e gli atti successivi devono essere disapplicati e la giudice destinataria della revoca può continuare a conoscere dei procedimenti precedentemente assegnatile.