Ingredienti di un alimento: sufficiente indicare la denominazione della vitamina sull’etichettatura

Illegittimo pretendere anche l’indicazione delle specifiche formule vitaminiche utilizzate

Ingredienti di un alimento: sufficiente indicare la denominazione della vitamina sull’etichettatura

Nell’elenco degli ingredienti di un alimento contenente una vitamina non deve obbligatoriamente essere indicata la relativa formula vitaminica specificamente utilizzata. Al contrario, è sufficiente indicare la denominazione della vitamina stessa sull’etichettatura dell’alimento. Il caso preso in esame dai giudici riguarda un’azienda che commercializza in Ungheria un prodotto di margarina la cui etichettatura comprende in particolare l’indicazione Vitamine (A, D) e che è stata sanzionata dalle autorità ungheresi, le quali hanno ritenuto che, in forza del regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, l’etichettatura del prodotto dovesse comprendere non soltanto la denominazione delle vitamine in esso contenute, ma anche le formule vitaminiche specificamente utilizzate. Di conseguenza, all’azienda è stato ingiunto di modificare l’etichettatura della margarina. Per i giudici comunitari, invece, nel caso in cui una vitamina sia stata aggiunta a un alimento, l’elenco dei suoi ingredienti non deve comprendere, oltre a tale denominazione, la denominazione delle formule vitaminiche specificamente utilizzate. In sostanza, nel caso in cui una vitamina venga aggiunta in un alimento, essa va obbligatoriamente indicata nell’elenco degli ingredienti che deve figurare sull’etichettatura del prodotto, ma per quanto riguarda la questione della denominazione con la quale la vitamina debba essere inclusa in tale elenco i giudici precisano che gli ingredienti di un alimento devono essere designati con la loro denominazione specifica. (Sentenza del 24 marzo 2022 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)

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