Iscrizione al ‘Registro unico nazionale’: necessaria solo una verifica di regolarità formale della documentazione
Impossibile negare l’iscrizione sulla base di autonome valutazioni discrezionali concernenti l’opportunità, la meritevolezza sociale o la presunta idoneità dell’ente al perseguimento delle proprie finalità statutarie
Nel procedimento, disciplinato dal ‘Codice del terzo settore’, finalizzato all’acquisto della personalità giuridica mediante iscrizione nel ‘Registro unico nazionale del terzo settore’, il relativo ufficio è chiamato a svolgere una verifica di regolarità formale della documentazione depositata dal notaio e non può negare l’iscrizione sulla base di autonome valutazioni discrezionali concernenti l’opportunità, la meritevolezza sociale o la presunta idoneità dell’ente al perseguimento delle proprie finalità statutarie. Pertanto, è illegittimo il diniego di iscrizione fondato su ragioni di merito estranee ai controlli attribuiti all’amministrazione dalla disciplina normativa.
Questo il principio fissato dai giudici (sentenza numero 4895 del 18 giugno 2026 del Consiglio di Stato) alla luce del complesso contenzioso relativo alla ‘Fondazione’ creata dai genitori di un uomo resosi colpevole dell’omicidio dell’ex compagna e poi suicidatosi.
In sostanza, il procedimento semplificato introdotto dal ‘Codice del terzo settore’ si fonda sulla preventiva verifica notarile della sussistenza dei requisiti sostanziali per la costituzione dell’ente e per il conseguimento della personalità giuridica, mentre all’ufficio ‘Registro unico nazionale del terzo settore’ compete esclusivamente il controllo della regolarità formale della documentazione prodotta.
In questa ottica, poi, è illegittimo il diniego di iscrizione – nel ‘Registro unico nazionale del terzo settore’ – che si limiti a richiamare precedenti valutazioni negative formulate con riferimento ad una denominazione successivamente modificata e senza considerare la sopravvenuta eliminazione dell’elemento statutario ritenuto ostativo al riconoscimento della personalità giuridica.
Su questo fronte, analizzando lo specifico caso, viene evidenziato che la precedente istruttoria aveva individuato nella denominazione della ‘Fondazione’, richiamante il nominativo di un femminicida, l’elemento essenziale da cui derivava il giudizio negativo dell’amministrazione, e, pertanto, la successiva modifica alla originaria denominazione impone una nuova ed effettiva valutazione della domanda, destinata, ora, ad essere accolta.
Entrando più nel tecnico, poi, i magistrati chiariscono che l’istanza di iscrizione nel ‘Registro unico nazionale del terzo settore’, proposta alla luce del ‘‘Codice del terzo settore’, introduce un procedimento autonomo e distinto rispetto a quello di riconoscimento della personalità giuridica. Di conseguenza, il precedente diniego di iscrizione nel registro delle persone giuridiche non rende, precisano i giudici, inammissibile l’impugnazione del successivo diniego opposto nell’ambito del procedimento relativo alla iscrizione nel ‘‘Registro unico nazionale del terzo settore’, trattandosi di procedimenti sorretti da differenti presupposti normativi e da differenti regole istruttorie.