La lotta ai reati gravi non può giustificare la conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico telefonico
Preso in esame il caso riguardante una condanna per omicidio poggiata anche sull’utilizzo di dati telefonici

Pur a fronte della finalità rappresentata dalla lotta ai reati gravi, è comunque vietata, alla luce della normativa comunitaria, la conservazione generalizzata e indifferenziata dei dai relativi al traffico telefonico e dei dati relativi all’ubicazione riguardanti le comunicazioni elettroniche. A essere preso in esame è il caso riguardante un uomo condannato all’ergastolo per l’omicidio di una donna in Irlanda. Durante il processo l’uomo ha contestato l’ammissione come elementi di prova dei dati relativi al traffico telefonico e di quelli relativi all’ubicazione afferenti a chiamate telefoniche e ha messo in discussione talune disposizioni della legge irlandese che disciplina la conservazione di tali dati e l’accesso a quegli stessi dati, adducendo che detta legge viola i diritti conferitigli dalla normativa dell’Unione Europea. Ora i giudici comunitari sottolineano che l’obiettivo della lotta alla criminalità grave, per quanto fondamentale, non può di per sé giustificare una misura di conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione. (Sentenza del 5 aprile 2022 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)