La lotta ai reati gravi non può giustificare la conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico telefonico

Preso in esame il caso riguardante una condanna per omicidio poggiata anche sull’utilizzo di dati telefonici

La lotta ai reati gravi non può giustificare la conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico telefonico

Pur a fronte della finalità rappresentata dalla lotta ai reati gravi, è comunque vietata, alla luce della normativa comunitaria, la conservazione generalizzata e indifferenziata dei dai relativi al traffico telefonico e dei dati relativi all’ubicazione riguardanti le comunicazioni elettroniche. A essere preso in esame è il caso riguardante un uomo condannato all’ergastolo per l’omicidio di una donna in Irlanda. Durante il processo l’uomo ha contestato l’ammissione come elementi di prova dei dati relativi al traffico telefonico e di quelli relativi all’ubicazione afferenti a chiamate telefoniche e ha messo in discussione talune disposizioni della legge irlandese che disciplina la conservazione di tali dati e l’accesso a quegli stessi dati, adducendo che detta legge viola i diritti conferitigli dalla normativa dell’Unione Europea. Ora i giudici comunitari sottolineano che l’obiettivo della lotta alla criminalità grave, per quanto fondamentale, non può di per sé giustificare una misura di conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione. (Sentenza del 5 aprile 2022 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)

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