La valutazione di un bene prima dell’acquisto è catalogabile come un prodotto
Nella misura in cui il professionista propone al consumatore un servizio di valutazione, combinandolo con l’acquisto del bene che esso subordina all’accettazione del prezzo determinato a seguito della valutazione, il professionista può porre in essere una pratica commerciale solo mediante una comunicazione che promuova il servizio di valutazione
In materia di pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori, il servizio di valutazione di un bene che un professionista fornisce a un consumatore prima dell’acquisto di tale bene presso quest’ultimo, subordinando l’acquisto all’accettazione del prezzo determinato a seguito della valutazione, costituisce, unitamente a tale acquisto, un prodotto. Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza del 5 dicembre 2024 della Corte di giustizia dell’Unione Europea), i quali aggiungono che vanno considerate anche le misure direttamente connesse alla promozione del prodotto ai consumatori. Protagonisti dello scontro giudiziario, che ha avuto origine in Svezia, sono stati un mediatore e una società per azioni che si occupa della valutazione dell’acquisto di oro online da parte di consumatori. Non avendo un negozio fisico, la società procede alla valutazione dell’oro inviato dai consumatori in base al suo contenuto in carati e al suo peso. In caso di accordo del consumatore sull’importo della contropartita finanziaria proposta dalla società , l’operazione è effettuata. Per il mediatore a difesa dei consumatori, talune misure di promozione della società sui suoi siti internet, sui social network e nelle lettere inviate ai consumatori sono ingannevoli e sleali, e quindi alla società va vietato di ricorrere a simili attività e le va ingiunto di fornire talune informazioni ai consumatori. I giudici spiegano che, per essere qualificata come pratica commerciale, un’azione deve essere direttamente connessa alla promozione, alla vendita o alla fornitura di un prodotto ai consumatori. Nella vicenda presa in esame, il servizio di valutazione di oro costituisce un prodotto fornito ai consumatori, mentre l’acquisto di oro equivale alla vendita di un bene da parte di un consumatore a un professionista. Pertanto, misure di promozione che sono direttamente connesse con l’acquisto di oro, ma non con la valutazione di tale bene, potrebbero effettivamente essere considerate come pratiche commerciali, unicamente qualora il servizio di valutazione e l’acquisto possano essere considerati, congiuntamente, come un prodotto fornito ai consumatori. Per quanto riguarda, in particolare, le offerte congiunte, basate sull’abbinamento di almeno due prodotti o servizi diversi in un’unica offerta, per i giudici esse costituiscono atti commerciali che si iscrivono chiaramente nel contesto della strategia commerciale di un operatore e mirano direttamente alla promozione e all’incremento delle sue vendite. Ne consegue che esse costituiscono effettivamente pratiche commerciali. Di conseguenza, nella misura in cui, nella vicenda in esame, il professionista propone al consumatore un servizio di valutazione dell’oro, combinandolo con l’acquisto di tale bene che esso subordina all’accettazione del prezzo determinato a seguito della valutazione, il professionista può porre in essere una pratica commerciale solo mediante una comunicazione che promuova il servizio di valutazione.