L’acquisto di un’auto usata non libera il venditore dalla responsabilità per eventuali difetti del veicolo
Impossibile sostenere che la vetustà del veicolo possa portare ad escludere a priori ogni forma di garanzia in favore del compratore

Nessun salvacondotto per la concessionaria a fronte dei difetti riscontrati dal compratore nell’auto usata da poco acquistata. Impossibile, in sostanza, ritenere che la circostanza che la vendita abbia riguardato un’autovettura usata costituisca ragione sufficiente per esonerare il venditore da ogni responsabilità rispetto ai difetti riscontrati successivamente durante l’utilizzo del veicolo. I giudici sottolineano poi, proprio a riguardo della vendita di un’autovettura usata, che la clausola contrattuale “vista e piaciuta”, che ha lo scopo di accertare consensualmente la presa visione, ad opera del compratore, della cosa venduta, esonera sì il venditore dalla garanzia per i vizi ma limitatamente a quelli riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in malafede, sicché essa non può riferirsi ai vizi occulti emersi dopo i normali controlli eseguiti anteriormente l’acquisto. Plausibile, quindi, nella vicenda presa in esame, la richiesta di risarcimento avanzata da un uomo che ha comprato un’automobile usata da una concessionaria. Smentita la tesi dei giudici d’Appello, i quali avevano dato ragione alla concessionaria, sostenendo che la vetustà del veicolo – immatricolato da diciassette anni – era tale da escludere a priori ogni forma di garanzia. (Sentenza 9588 del 24 marzo 2022 della Corte di Cassazione)