L’assoluzione in sede penale non rende illegittimo il provvedimento amministrativo di ammonimento
Nello stalking il provvedimento di ammonimento assolve ad una funzione tipicamente cautelare e preventiva, in quanto preordinato a che gli atti persecutori posti in essere contro la persona non siano più ripetuti e non cagionino esiti irreparabili.
I fatti traggono origine da un provvedimento di ammonimento ai sensi dell'articolo 8, decreto legge n. 11 del 2009, convertito in legge n. 28 del 2009, emanato dal Questore della Provincia di Viterbo nei confronti dell'appellato. Il provvedimento amministrativo è stato emesso sulla base delle testimonianze della ex moglie dell'uomo, la quale affermava che nonostante separazione legale, l’ex marito poneva in essere comportamenti ossessivi e aggressivi nei suoi confronti, accusandola di averlo impoverito. Il Questore ha ritenuto attendibile la richiesta di ammonimento tenendo conto delle informazioni fornite dalla richiedente e da altre fonti esterne.
L'interessato ha presentato ricorso per l’annullamento davanti al TAR Lazio del provvedimento. Il Tribunale ha accolto il ricorso in quanto il provvedimento si basava sul presupposto del rinvio a giudizio dell'interessato, conclusosi, per altro, con un'assoluzione perché il fatto non sussiste. Da questa considerazione il primo giudice ha tratto l'inferenza secondo cui è stata acclarata, seppure ex post, l'insussistenza del presupposto su cui fonda la misura cautelare.
Il Ministero dell'Interno ha presentato quindi, appello contro la sentenza del TAR.
La sentenza del Consiglio di Stato è significativa in tema di atti persecutori. Si pone infatti, il problema del rapporto tra l'assoluzione in sede penale e l'adozione successiva del provvedimento amministrativo di ammonimento. Il Consiglio di Stato ha concordato con il ricorrente che ha contestato l'applicazione scorretta delle norme sulla sicurezza pubblica, contrasto alla violenza sessuale e atti persecutori da parte del TAR Lazio.
Il TAR Lazio aveva basato il provvedimento cautelare sull'accusa di atti persecutori rivolti all'ex coniuge. Il Consiglio di Stato ha chiarito che il provvedimento di ammonimento orale mira a prevenire comportamenti persecutori e crimini contro la persona attraverso un giudizio preventivo. Non è richiesta la stessa mole di prove necessaria in un processo penale; è sufficiente la probabilità che i comportamenti molesti oggetto della richiesta di ammonimento possano sfociare in azioni punibili. L'autorità di pubblica sicurezza ha discrezionalità nell'istruttoria e nell'emissione della misura cautelare.
In conclusione, quindi, l'assoluzione in sede penale non annulla il provvedimento amministrativo di ammonimento. L'accertamento dei reati e delle colpe in ambito penale non coincide con l'analisi per l'adozione di provvedimenti di ammonimento da parte della Questura.