Legittima la chiusura temporanea per il tabaccaio che vende sigarette ai minori

Il sistema sanzionatorio applicato in Italia è ritenuto appropriato e idoneo allo scopo, cioè ridurre il consumo di tabacco tra i giovani

Legittima la chiusura temporanea per il tabaccaio che vende sigarette ai minori

Legittima la chiusura temporanea per il tabaccaio che vende sigarette ai minori. I giudici comunitari danno ragione all’Italia e sottolineano che nella lotta al consumo di tabacco tra i giovani l’interesse a proteggere la salute umana prevale sul diritto dell’imprenditore di vendere prodotti del tabacco. Nella vicenda in esame l’Agenzia delle Dogane italiana ha accertato, a seguito di un controllo, che il titolare di una licenza all’esercizio dell’attività di rivendita di tabacchi aveva venduto sigarette a un minore. Consequenziale la sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 euro, accompagnata dalla sospensione della licenza per un periodo di quindici giorni. Il titolare della rivendita ha pagato la sanzione pecuniaria mentre ha impugnato la sanzione amministrativa accessoria, sostenendo che il diritto nazionale è incompatibile con il diritto dell’Unione Europea, in particolare perché la sospensione della licenza è irragionevole e sproporzionata. I giudici comunitari sanciscono che il sistema sanzionatorio stabilito dal legislatore italiano appare appropriato per conseguire l’obiettivo di proteggere la salute umana e di ridurre in particolare la diffusione del fumo tra i giovani. (Sentenza del 24 febbraio 2022 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)

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