legittima la sanzione per il libro pubblicato da un generale di divisione dell’esercito

la garanzia della neutralità delle forze armate rientra tra gli interessi che possono giustificare una limitazione del diritto alla libertà di manifestazione del pensiero

legittima la sanzione per il libro pubblicato da un generale di divisione dell’esercito

Il principio di neutralità delle forze armate costituisce un cardine dell’ordinamento democratico, poiché sottesa all’impianto della Costituzione vi è l’esigenza che i corpi ai quali è demandato l’esercizio della forza non possano farsi portatori di una propria linea politica, ma debbano rimanere estranei alla dialettica tra maggioranza e opposizione e, prima ancora, alle sedi nelle quali si definiscono le politiche pubbliche. Di conseguenza, è legittima la sanzione di Stato della sospensione dall’impiego inflitta per la violazione del divieto di propaganda politica, divieto previsto dal ‘Codice dell’ordinamento militare’ e che può riferirsi anche alla pubblicazione di scritti, alla partecipazione a pubbliche conferenze, alla manifestazione pubblica del pensiero e alla facoltà di trattenere pubblicazioni di ogni tipo nei luoghi di servizio. Questi i paletti fissati dai giudici (sentenza numero 20193 del 13 novembre 2024 del Tar Lazio), chiamati a prendere in esame le obiezioni sollevate da un generale di divisione dell’esercito a fronte del provvedimento con cui il Ministro della difesa lo ha sanzionato, a fine febbraio del 2024, con la sospensione disciplinare dall’impiego per undici mesi, e ciò per la pubblicazione di un libro contenente alcune posizioni politiche del generale che hanno scatenato una ridda di polemiche. Secondo i giudici è necessario tenere bene a mente che l’opinione espressa, sia pure a titolo personale, da un alto ufficiale in servizio attivo, ove abbia valenza di propaganda politica, è idonea potenzialmente a determinare un’aggregazione di consenso interna ed esterna alle forze armate, tale da poter condurre astrattamente, in casi estremi, alla formazione di una forza politica in armi, eventualità, quest’ultima, che l’ordinamento è tenuto a prevenire in radice, in quanto di per sé incompatibile con la permanenza stessa dello Stato democratico. Per maggiore chiarezza, infine, i giudici sottolineano che rappresenta emblematicamente la neutralità delle forze armate l’attribuzione del relativo comando al Presidente della Repubblica, che è anche il rappresentante dell’unità nazionale e il cui agire è parimenti estraneo alla determinazione e all’attuazione dell’indirizzo politico governativo, essendo preordinato piuttosto ad assicurare che l’azione degli altri organi e apparati dello Stato si ponga nel solco del rispetto della Costituzione. Perciò, la garanzia della neutralità delle forze armate rientra tra gli interessi che possono giustificare una limitazione del diritto alla libertà di manifestazione del pensiero, alla luce della Costituzione, della ‘Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali’ e della ‘Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e della ‘Dichiarazione universale dei diritti umani’.

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