Legittima la sospensione del farmacista che non si è vaccinato contro il COVID-19
Vale anche per i farmacisti l’obbligo vaccinale imposto dallo Stato. Conseguenza logica è la sospensione del professionista

Obbligo vaccinale applicabile anche ai farmacisti. Legittimo, di conseguenza, il provvedimento di sospensione deciso dall’Ordine nei confronti del farmacista che non si è sottoposto al ciclo vaccinale contro il COVID-19. A essere presi in esame sono due specifici provvedimenti – cioè quello emesso dal presidente di un Ordine provinciale dei farmacisti e quello emesso dal direttore del Dipartimento del farmaco di un’Azienda sanitaria provinciale – che hanno sancito la sospensione di una farmacista che non si è sottoposta al ciclo vaccinale contro il COVID-19. In aggiunta, comunque, il direttore del Dipartimento del farmaco ha anche disposto l’interdizione all’accesso della professionista ai locali della farmacia della struttura sanitaria. Per i giudici l’obbligo vaccinale riguarda anche i farmacisti, e di conseguenza, in questo caso specifico, va respinta la richiesta avanzata dalla farmacista e mirata a vedere quantomeno congelata la sospensione dall’esercizio della professione. I giudici precisano poi che l’obbligo discende direttamente da un atto avente forza di legge, il quale, in quanto atto politico, non può essere sindacato dal giudice amministrativo. (Decreto del 7 aprile 2022 del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia)