Mediazione obbligatoria: sì al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti

I giudici sottolineano che ci si trova di fronte comunque a una spese necessaria per garantire il diritto al processo e alla difesa

Mediazione obbligatoria: sì al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti

Il patrocinio a spese dello stato va garantito ai non abbienti anche nel procedimento di mediazione obbligatoria conclusosi con esito positivo. Questo il chiarimento messo nero su bianco dai giudici della Corte Costituzionale, i quali hanno sottolineato che comunque ci si trova di fronte a una spesa costituzionalmente necessaria per assicurare l’effettività dell’inviolabile diritto al processo e alla difesa. Irragionevole e lesiva del diritto di difesa, di conseguenza, l’attuale disciplina del patrocinio a spese dello Stato, là dove non prevede che questo beneficio possa essere riconosciuto ai non abbienti anche per l’attività difensiva svolta in loro favore nel procedimento di mediazione obbligatoria concluso con esito positivo. Irragionevole, in sostanza, imporre un procedimento, in determinate materie, per finalità deflattive, cioè la mediazione, e però non riconoscere anche la possibilità di ottenere il patrocinio a spese dello Stato proprio quando quelle finalità sono state conseguite. Ciò potrebbe indurre, annotano i giudici, a non raggiungere, strumentalmente, l’accordo in fase di mediazione per rivolgersi poi al giudice al solo scopo di ottenere, una volta introdotto il processo, il pagamento a carico delle Stato delle spese difensive. (Sentenza 10 del 20 gennaio 2022 della Corte Costituzionale)

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