Mutuo fondiario: sì agli interessi di mora sull’intera rata non pagata
Fondamentale il riferimento alla data di stipula del contratto

Possibile l’applicazione del cosiddetto anatocismo legale per il mutuo fondiario. Decisivo però il dato relativo alla data di stipula: difatti, se la firma è risalente alla fine degli anni ‘80, allora il mancato pagamento di una rata comporta l’obbligo di corrispondere gli interessi di mora sull’intera rata, inclusa la parte che rappresenta gli interessi di ammortamento. Questa la posizione assunta dalla Cassazione. Ma precedentemente i giudici di merito avevano sanzionato l’istituto di credito, condannandolo a pagare quasi 20mila euro ai clienti, proprio tenendo conto della illegittima applicazione degli interessi e applicando la visione secondo cui ai mutui bancari sono applicabili, con riferimento al calcolo degli interessi, le limitazioni previste dal Codice Civile in materia di divieto di anatocismo. Di diverso parere, invece, i giudici della Cassazione, i quali hanno riconosciuto che in tema di credito fondiario, il mancato pagamento di una rata di mutuo – sul presupposto della stipula nel maggio del 1989 – comporta l’obbligo di corrispondere gli interessi di mora sull’intera rata, inclusa la parte che rappresenta gli interessi di ammortamento. (Ordinanza 4078 del 9 febbraio 2022 della Cassazione)