Nessun titolo edilizio per il pergolato che è struttura scoperta
Di contro, quando il pergolato è coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, esso diventa una tettoia, ed è perciò soggetto al rilascio del titolo edilizio

Il pergolato, come struttura aperta su tre lati e nella parte superiore, non richiede alcun titolo edilizio. Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza numero 2603 del 28 marzo 2025 del Consiglio di Stato), i quali aggiungono però che, di contro, quando il pergolato sia coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, diventa una tettoia, ed è perciò soggetto alla disciplina relativa e dunque al rilascio del titolo edilizio. A dare il ‘la’ alla vicenda giudiziaria è stato il provvedimento con cui un Comune ha ingiunto ad un privato, proprietario di un immobile residenziale costituito da due piani fuori terra (piano rialzato e primo piano), la demolizione di opere edili realizzate in assenza di permesso di costruire e individuate nei vani ripostiglio del piano terra e nella copertura in legno del pergolato del primo piano. Per i magistrati bisogna tenere presente che la realizzazione di una tettoia, attraverso il posizionamento sulla struttura di una copertura fissa di pannellature in legno, in ragione delle proprie caratteristiche intrinseche, delle modalità di costruzione nonché dell’impatto derivante dalla permanenza, comporta una trasformazione del territorio, tale per cui non può a essere legittimata attraverso il ricorso alla ‘SCIA – segnalazione certificata di inizio attività’ ma necessita del previo rilascio del permesso di costruire. Analizzando più in dettaglio la vicenda, però, la copertura in legno del pergolato del primo piano, pure oggetto dell’ingiunzione di demolizione, risulta essere stata sanata per effetto del rilascio di un condono, che, osservano i giudici, ha investito anche la copertura fissa del pergolato posto al primo piano. Di conseguenza, al momento dell’emissione dell’ordinanza di demolizione, la copertura in legno del pergolato del primo piano era certamente assistita da un titolo giuridico efficace, e ciò determina l’illegittimità, in parte qua, dell’ingiunzione di demolizione.