Nessuna conciliazione obbligatoria in caso di volo in ritardo o cancellato

I passeggeri potranno procedere direttamente in tribunale per chiedere il risarcimento previsto per voli cancellati o ritardi consistenti

Nessuna conciliazione obbligatoria in caso di volo in ritardo o cancellato

Dopo l'improvvisa cancellazione del volo a pochi minuti dalla partenza, un passeggero si è trovato senza assistenza e senza alternative offerte dalla compagnia aerea. Costretto a risolvere la situazione da solo, ha raggiunto la destinazione solo in serata, perdendo gli impegni del viaggio. Ha presentato un reclamo chiedendo un risarcimento di 250 euro secondo il Regolamento CE n. 261/2004 e il rimborso del biglietto e delle spese extra.

Non ottenendo risposta, ha obiettato che il Regolamento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti richiede un tentativo di conciliazione obbligatorio prima di agire in tribunale: questo passaggio, tuttavia, rappresenterebbe un inutile aggravio, impedendo il ricorso immediato per il risarcimento già previsto dal Regolamento CE n. 261/2004.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ha accolto il ricorso del passeggero. Il TAR, infatti, ha evidenziato che la compensazione pecuniaria deve garantire un rimborso rapido e sicuro, senza la necessità di ricorrere al lungo e costoso procedimento giudiziario, che normalmente scoraggia i passeggeri, soprattutto per importi modesti. Se da un lato il tentativo di conciliazione può ridurre il carico del sistema giudiziario, dall'altro sembra limitare l'accesso alla giustizia per i passeggeri, contrariamente a quanto stabilito dagli articoli 7 e 15 del Regolamento CE n. 261/2004.

Di conseguenza, il TAR ha annullato la parte del provvedimento che imponeva il tentativo di conciliazione obbligatorio per le controversie legate agli indennizzi forfettari del Regolamento CE n. 261/2004 riguardanti il rifiuto di imbarco, la cancellazione o il ritardo prolungato di voli (TAR Piemonte n. 1093/2024).

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