Niente controllo giudiziario per la società a fronte di mere irregolarità formali addebitabili all’amministratore
Respinta la richiesta avanzata dal socio di maggioranza e mirata alla nomina di un amministratore giudiziario
Fondamentale, però, che gli elementi ulteriori da specificare attengano alla mera esecuzione del contratto
Il principio da applicare è quello secondo cui l’efficacia retroattiva della risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare comporta l’insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell’obbligo di restituire le prestazioni ricevute, rimaste prive di causa