Niente liquidazione se mancano beni e redditi
Decisiva la mancanza di una seria possibilità di un soddisfacimento non solo simbolico dei creditori
Non ammissibile la liquidazione controllata del debitore se quest’ultimo risulta privo di beni o di redditi. Questo il punto fermo fissato dai giudici (decreto del 5 novembre 2024 del Tribunale di Ferrara), i quali precisano che a contare è il fatto che, in concreto, non vi sia una seria possibilità che si dia luogo a un soddisfacimento non meramente simbolico dei creditori. Nel caso specifico, il debitore risultava in grado di destinare alla procedura, mediante una quota del proprio reddito, solo una somma pari a 100 euro al mese. I giudici aggiungono poi, richiamando il ‘Codice della crisi d’impresa’, che si deve, di volta in volta, previa identificazione della somma necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia avendo riguardo alle necessità specifiche ed al costo della vita del luogo di residenza, valutare se il debitore sia in grado di offrire qualche utilità ai propri creditori, tenuto conto delle spese e della durata della liquidazione controllata e così rispettando il parametro di uguaglianza sostanziale che impone al giudice di non fermarsi alla eguaglianza formale ma di trattare in maniera diversa situazioni diverse. Con riguardo, poi, alle possibilità offerte al debitore persona fisica non imprenditore, gli istituti della liquidazione controllata e dell’incapiente vanno intesi, dunque, come speculari ed alternativi: il primo destinato a chi abbia utilità da distribuire ai creditori, tenuto conto delle spese della procedura e della sua durata, e il secondo dedicato a chi non abbia alcuna utilità da distribuire ai creditori.