Niente revocatoria dell’atto in epoca successiva al fallimento dell’acquirente
Tuttavia, i creditori dell’alienante possono insinuarsi al passivo del fallimento dell’acquirente per il valore del bene oggetto dell’atto di disposizione astrattamente revocabile

In materia di azione revocatoria ordinaria di un atto di compravendita, il fallimento dell’acquirente rende inammissibile l’azione, che, avendo natura costitutiva con l’effetto di modificare ex post una situazione giuridica preesistente, non può più essere esperita con la finalità di recuperare il bene alienato alla propria esclusiva garanzia patrimoniale. Tuttavia, i creditori dell’alienante rimangono comunque tutelati nella garanzia patrimoniale generica dalle regole del concorso, potendo insinuarsi al passivo del fallimento dell’acquirente per il valore del bene oggetto dell’atto di disposizione astrattamente revocabile, demandando al giudice delegato anche la delibazione della pregiudiziale costitutiva. Questi i paletti fissati dai giudici (ordinanza numero 29369 del 13 novembre 2024 della Cassazione), chiamati a decidere, nello specifico, sulla eventuale inefficacia , nei confronti del fallimento di una ‘s.r.l.’, del trasferimento della proprietà di alcune unità di un complesso immobiliare, e ad esaminare, in maniera più ampia, la tematica della ammissibilità o meno dell’azione revocatoria nei confronti di una curatela fallimentare. E su questo fronte i giudici sono netti: il fallimento del terzo acquirente, dichiarato dopo l’atto di alienazione, vale a dire dopo l’atto di frode determinativo della lesione della garanzia patrimoniale ma prima che l’azione revocatoria sia esercitata, impedisce solo l’esercizio dell’azione costitutiva, non anche invece l’esercizio di quell’azione restitutoria per equivalente parametrata al valore del bene sottratto alla garanzia patrimoniale. Quindi, il fallimento del terzo acquirente, prevenuto all’azione costitutiva, rende l’azione suddetta inammissibile perché non è consentito incidere sul patrimonio del menzionato fallimento recuperando il bene alla sola garanzia patrimoniale del creditore dell’alienante, anche perché non è dato di sottrarre quel bene all’asse fallimentare cristallizzato al momento della dichiarazione di fallimento. Ma, così come accade ove prevenuta sia la rivendita con atto già trascritto, il fallimento dell’acquirente impedisce di recuperare il bene onde esercitare su questo l’azione esecutiva, non di insinuarsi al passivo di quel fallimento per il corrispondente controvalore. Essendo, poi, l’atto revocabile anteriore al fallimento del terzo acquirente, ai creditori dell’alienante non può essere precluso, nelle forme e con gli effetti che il sopravvenuto fallimento consente, l’esercizio della pretesa volta a ottenere la reintegrazione per equivalente. E tali forme sono quelle indotte dalle regole della concorsualità, giacché il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito nello specifico senso che chiunque si affermi creditore e intenda concorrere sul ricavato della liquidazione di beni compresi nell’asse fallimentare resta soggetto alle regole che il legislatore ha prescritto per l’accertamento del passivo. E ciò vale quale che sia il fatto generatore della pretesa, alla sola condizione che esso (fatto), nella specie identificabile nell’atto lesivo della garanzia patrimoniale, sia anteriore alla sentenza di fallimento. La pretesa creditoria è, quindi, soggetta a una verifica endoconcorsuale – con possibilità di contraddittorio con gli altri creditori controinteressati, cioè connaturata al carattere dell’esecuzione fallimentare – con la conseguenza che l’accertamento esaurisce la propria rilevanza nell’ambito della procedura fallimentare medesima. In definitiva, stante l’intangibilità dell’asse fallimentare in base a titoli formati dopo il fallimento (cosiddetta ‘cristallizzazione’), l’azione revocatoria nei confronti di un fallimento non può essere esperita con la finalità di recuperare il bene alienato alla propria esclusiva garanzia patrimoniale, poiché si tratta di un’azione costitutiva che modifica ex post una situazione giuridica preesistente, mentre i creditori dell’alienante (e, per essi, il curatore fallimentare ove l’alienante sia fallito) restano tutelati nella garanzia patrimoniale generica dalle regole del concorso, nel senso che possono insinuarsi al passivo del fallimento dell’acquirente per il valore del bene oggetto dell’atto di disposizione astrattamente revocabile, demandando al giudice delegato di quel fallimento anche la delibazione della pregiudiziale costitutiva. L’azione revocatoria promossa prima dell’apertura del fallimento nei confronti dell’acquirente, poi fallito, è diretta ad ottenere il recupero del bene ai soli fini della garanzia patrimoniale del creditore dell’alienante ma tale risultato è impedito dal principio di cristallizzazione dell’attivo, con la conseguenza che il vittorioso esperimento dell’azione revocatoria trascritta anteriormente alla data del fallimento dell’acquirente non abilita il creditore dell’alienante non fallito a promuovere l’esecuzione sui beni compravenduti, in quanto essi sono ormai entrati a far parte dell’attivo fallimentare. Dunque, l’obbligazione restitutoria cui ha di mira la domanda si converte sempre, sia che l’azione revocatoria sia iniziata nei confronti di un fallimento sia che la stessa sia promossa contro l’accipiens in bonis, successivamente fallito nel corso del giudizio, nel debito corrispondente al valore del bene alla data dell’atto revocato. In mancanza di restituzione del bene nella sua materialità, bene che non può più essere distratto dall’attivo fallimentare dell’accipiens, resta assoggettata al concorso la pretesa restitutoria, il cui antecedente logico-giuridico è costituito dalla sussistenza dei requisiti per l’accoglimento della revocatoria, e l’insinuazione ha così per oggetto il controvalore che il creditore dell’alienante deve azionare, cioè chiedere sia ammesso, in sede di verifica dei crediti anche se il fallimento sia stato dichiarato nel corso del giudizio di revocatoria esperita in via ordinaria.