Pedana vibrante catalogabile come dispositivo medico: illecita la televendita
Plausibile la sanzione non solo nei confronti del fabbricante ma anche dell’emittente televisiva

Sanzionata la televendita non autorizzata di una pedana vibrante catalogabile come presidio medico. A risponderne con una multa salata sarà non solo il produttore della pedana ma anche il proprietario dell’emittente televisiva che ha mandato in onda la campagna promozionale finalizzata alla vendita ai telespettatori a casa. Legittima quindi la misura adottata dal Ministero della Salute e mirata a punire la violazione del divieto di pubblicizzare dispositivi medici. In prima battuta, però, il Giudice di pace aveva ritenuto non provata l’appartenenza della pedana vibrante, oggetto della televendita, alla categoria dei dispositivi medici. E identica posizione avevano assunto i giudici del Tribunale, ponendo in evidenza non solo l’inidoneità della pedana a costituire un dispositivo medico ma anche il fatto che essa era stata proposta come terapeutica non dal fabbricante ma soltanto in sede di pubblicizzazione televisiva. Di parere diverso, però, è la Cassazione, che ritiene responsabile non solo il produttore della pedana ma anche l’emittente televisiva che deve verificare che i contenuti, pure quelli pubblicitari, diffusi non violino le norme. I giudici chiariscono anche per dispositivo medico deve intendersi ogni strumento o apparecchio dotato in concreto di una idoneità a produrre effetti terapeutici sull’organismo umano, anche con finalità di riabilitazione fisioterapica. (Ordinanza 2336 del 26 gennaio 2022 della Cassazione)