Permesso di costruire in deroga: non operativo il ‘silenzio-assenso’

Fondamentale il ruolo riconosciuto al consiglio comunale, chiamato ad operare una comparazione tra l’interesse pubblico al rispetto della pianificazione urbanistica e quello del privato ad attuare l’interesse costruttivo

Permesso di costruire in deroga: non operativo il ‘silenzio-assenso’

A fronte di un permesso di costruire in deroga, come previsto dal ‘Testo unico dell’edilizia’ approvato nel giugno del 2001, è esclusa l’operatività del cosiddetto ‘silenzio-assenso’, previsto sempre nello stesso ‘Testo unico’, nonostante le modifiche apportate nel 2016. Fondamentale è, secondo i giudici, la peculiarità del percorso procedurale che connota tale fattispecie, in cui si innesta una imprescindibile valutazione ampiamente discrezionale del consiglio comunale in ordine all’interesse pubblico dell’intervento. I giudici ricordano che il permesso di costruire in deroga è un istituto di carattere eccezionale rispetto all’ordinario titolo edilizio e rappresenta l’espressione di un potere ampiamente discrezionale che si concretizza in una decisione di natura urbanistica, da cui trova la giustificazione la necessità di una previa delibera del consiglio comunale. E, in particolare, in tale procedimento il consiglio comunale è chiamato ad operare una comparazione tra l’interesse pubblico al rispetto della pianificazione urbanistica e quello del privato ad attuare l’interesse costruttivo. (Sentenza 616 del 28 gennaio 2022 del Consiglio di Stato)

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