Possibile per il Comune rimuovere i manifesti contro l’aborto

Respinte le obiezioni sollevate dall’associazione ‘Pro Vita & Famiglia’ nei confronti del Comune di Reggio Calabria

Possibile per il Comune rimuovere i manifesti contro l’aborto

Alla luce del ‘Codice della strada’, il potere dell’amministrazione comunale di autorizzare l’affissione di un manifesto, avente natura promozionale, oppure la sua rimozione, ove erroneamente affisso, non può intendersi limitato alla sola comunicazione commerciale, ma investe ogni tipo di comunicazione pubblicitaria, destinata a veicolare messaggi, di contenuto vario, compresi quelli volti a sensibilizzare il pubblico su temi di interesse sociale, anche specifici, per il tramite degli impianti pubblicitari comunali.
Questo il principio fissato dai giudici (sentenza numero 78 del 3 febbraio 2026 del Tar Calabria) a chiusura del contenzioso relativo alle obiezioni sollevate della onlus ‘Pro Vita & Famiglia’ a seguito della decisione del Comune di Reggio Calabria di oscure alcuni manifesti affissi dalla associazione lungo le strade cittadine.
Chiare le principali tappe della vicenda. Il 10 febbraio 2021,
l’associazione, che ha tra i propri scopi statutari la promozione della vita nascente e della famiglia, inoltra al ‘Servizio Affissioni’ del Comune di Reggio Calabria una richiesta, corredata dall’attestazione di avvenuto pagamento del relativo diritto, avente ad oggetto l’affissione, per dieci giorni, di cento manifesti, contenenti la frase “Il corpo di mio figlio non è il mio corpo, sopprimerlo non è la mia scelta #stop aborto”.
Il 12 febbraio 2021 i manifesti vengono affissi sugli appositi spazi comunali ma il giorno dopo, il 13 febbraio 2021, vengono rimossi.
Un mese dopo, l’associazione apprende che, a mezzo mail del 13 febbraio 2021, l’assessore comunale alle Pari Opportunità e alle Politiche di genere aveva invitato il ‘Servizio di affissioni pubbliche’ della società concessionaria del servizio a procedere all’oscuramento dei manifesti. Ciò in quanto ritenuti in contrasto con lo specifico regolamento comunale, secondo cui è vietata ogni forma di esposizione pubblicitaria di immagini o messaggi che incitino alla violenza, all’odio razziale, alla discriminazione, al gioco d’azzardo in denaro ed inoltre alla commercializzazione dei prodotti di tabacco.
Per l’associazione è evidente l’abuso compiuto dal Comune di Reggio Calabria, anche perché lo slogan riportato nel manifesto risulta, a suo dire, del tutto in linea con i valori costituzionali della sacralità della vita umana, fin dal suo inizio, e della valorizzazione sociale della maternità.

Per i giudici, invece, è valutabile come corretta la linea seguita dal Comune.
In premessa viene richiamata la natura del manifesto: una comunicazione destinata a sensibilizzare l’opinione pubblica su temi di rilevanza sociale, quale quello dell’aborto, e, dunque, di un messaggio avente una finalità propagandistica, ancorché non funzionale a promuovere iniziative commerciali o economicamente rilevanti.
Premessa siffatta natura sostanzialmente promozionale del manifesto in esame, il potere dell’amministrazione comunale (e, dunque, dell’eventuale concessionario del servizio) di autorizzarne l’affissione – con annesso potere di rimuoverlo, ove erroneamente affisso – è rinvenibile nel ‘Codice della strada’.
Nello specifico, è vietata sulle strade e sui veicoli qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell’appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all’orientamento sessuale, all’identità di genere o alle abilità fisiche e psichiche.
Con specifico regolamento per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, poi, il Comune disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità e può stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse. E il potere regolamentare dell’amministrazione comunale non può intendersi limitato alla sola comunicazione commerciale, ma investe ogni tipo di comunicazione pubblicitaria, destinata a veicolare messaggi, di contenuto vario, compresi quelli volti a sensibilizzare il pubblico su temi di interesse sociale, anche specifici per il tramite degli impianti pubblicitari comunali.
In particolare, è stato chiarito come la tutela di interessi pubblici presenti nella attività pubblicitaria effettuata mediante l’installazione di cartelloni si articola in un duplice livello di intervento: l’uno, di carattere generale e pianificatorio, mirante ad escludere che le autorizzazioni possano essere rilasciate dalle amministrazioni comunali in maniera causale, arbitraria e comunque senza una chiara visione dell’assetto del territorio e delle sue caratteristiche abitative, estetiche, ambientali e di viabilità; l’altro, a contenuto particolare e concreto, in sede di provvedimento autorizzatorio, con il quale le diverse istanze dei privati vengono ponderate.
Ragionando in questa ottica, quindi, secondo i giudici, sono prive di fondamento le censure mosse dall’associazione e tendenti a sostenere che il Comune di Reggio Calabria non avrebbe potuto operare alcun vaglio, né preventivo né successivo, circa il contenuto del messaggio promozionale recato dai manifesti oggetto di affissione, i quali avrebbero dovuto, de plano, essere affissi, per tutta la durata prevista, quale atto dovuto e vincolato.
Non condivisibile, infine, anche la tesi, proposta dall’associazione, secondo cui il tenore complessivo del messaggio recato dai manifesti (raffiguranti una giovane donna intenta a riferire lo slogan “Il corpo di mio figlio non è il mio corpo, sopprimerlo non è la mia scelta #stop aborto”), non ne avrebbe giustificato la rimozione.
Tale messaggio, a detta dell’associazione, non implicherebbe alcuna incitazione alla violenza, all’odio razziale, alla discriminazione. Ma, ribattono i giudici, i messaggi volti a sensibilizzare il pubblico su temi di interesse sociale non possono ricorrere a richiami tali da ingenerare allarmismi, sentimenti di paura o di grave turbamento o colpevolizzare o addossare responsabilità a coloro che non intendono aderire all’appello.
La libertà di espressione, garantita dalla nostra Costituzione, non è illimitata e assolutamente non controllata, comportando doveri e responsabilità e, dunque, può essere sottoposta dall’autorità pubblica anche a formalità, condizioni ovvero restrizioni, le quali, proprio in una società democratica, appaiono misure necessarie a proteggere l’interesse pubblico superiore e la reputazione ovvero i diritti altrui. Perciò, l’esercizio del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero – specialmente attraverso lo strumento pubblicitario, idoneo a raggiungere numerosi ed indifferenziati destinatari di una determinata comunità territoriale – incontra i limiti della continenza espressiva, nonché dei principi di prudenza e precauzione volti ad evitare impatti sulla sensibilità dei fruitori del messaggio.
Ragionando in questa ottica, il messaggio recato dal manifesto in esame è in effetti idoneo, secondo i giudici, non soltanto per i contenuti ma anche per la forma, a generare turbamento, a colpevolizzare chi non lo condivide, se non addirittura ad addossare responsabilità morali ed etiche in capo alle giovani donne che siffatta scelta non hanno operato ovvero non intendono, pro futuro, operare.
Di conseguenza, alla luce dei principi di prudenza e precauzione, volti evitare compromissioni sulla sensibilità di un numero indeterminato di soggetti potenzialmente fruitori del messaggio, deve ritenersi che il manifesto dell’associazione rechi in sé un messaggio lato sensu discriminatorio e che, come tale, sia stato correttamente rimosso.

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