Procedimento per la conferma delle misure protettive: l’omessa pubblicazione del numero di ruolo è irrilevante
Per i giudici è una semplice irregolarità assolutamente sanabile, che non può comportare l’inefficacia delle misure protettive.
Irrilevante la omessa pubblicazione del numero di ruolo del procedimento per la conferma delle misure protettive. Ci si trova di fronte, secondo i giudici (ordinanza del 9 novembre 2024 del Tribunale di Firenze), ad una semplice irregolarità assolutamente sanabile, che non può comportare l’inefficacia delle misure protettive. Anche tenendo presente che la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento per la conferma delle misure protettive ha funzione di mera pubblicità notizia. Analizzando in dettaglio la questione, i giudici osservano che, nel caso specifico, l’impresa ha depositato in Tribunale il ricorso per la conferma delle misure protettive e la concessione delle misure cautelari a metà giugno, ovvero il giorno immediatamente successivo al giorno in cui l’istanza e l’accettazione dell’esperto sono state pubblicate nel registro delle imprese, conformandosi perfettamente alla prescrizione normativa. Non ha, invece, provveduto a comunicare nei termini il numero di ruolo generale del procedimento che si è aperto dinanzi al Tribunale a seguito del deposito del ricorso. Il conservatore ha mantenuto ferma l’iscrizione in attesa del provvedimento del giudice delegato. Tuttavia, taluni creditori hanno contestato l’intervenuta estinzione o improcedibilità del procedimento. Dal tenore letterale della norma appare chiaro che in caso di mancato deposito tempestivo del ricorso, la sanzione prevista dalla legge è l’inefficacia delle misure protettive che, chiaramente, riverbera il proprio effetto sul procedimento giurisdizionale che si apre per la conferma o meno delle stesse. Ma, in mancanza di una previsione espressa in tal senso, anche la mancata seconda pubblicazione nel termine di trenta giorni costituisce causa di inammissibilità e dunque di inefficacia della protezione, in conseguenza della prevista cancellazione della pubblicazione dell’istanza? La ratio della seconda pubblicazione, avente ad oggetto il numero di ruolo del procedimento giurisdizionale, risiede, come è evidente, nella necessità di informare in via generale i terzi dell’esistenza di un procedimento e del suo numero di registro, onde adottare le opportune iniziative. Tale sostanziale efficacia di mera pubblicità notizia dell’iscrizione emerge chiaramente se si considera che la norma statuisce che il Tribunale dichiara con decreto motivato l’inefficacia delle misure protettive se si avvede che il ricorso non è depositato nel termine previsto, ma non prevede nulla per il caso in cui il giudice, nell’emettere il provvedimento, si avveda che non è stato comunicato al registro delle imprese il numero di ruolo. Appare, quindi, evidente che la pubblicazione nei trenta giorni sia una formalità strumentale alla conoscenza del procedimento da parte dei terzi la cui omissione determina una semplice irregolarità che può essere sanata senza che questo incida sull’efficacia delle misure.