Project financing, la proposta incompleta del privato non obbliga la stazione appaltante a concedere la possibilità di integrare la domanda
Decisiva la constatazione che la fase preliminare non è da intendersi quale fase del procedimento di scelta della migliore fra una pluralità di offerte

Niente soccorso istruttorio nel project financing. Ciò significa che la stazione appaltante non ha alcun obbligo di adoperarsi per consentire all’operatore economico di integrare la domanda carente di un requisito formale e di consentirgli così di dimostrare il possesso dei requisiti sostanziali per partecipare alla gara. Su questa tematica i giudici precisano che nel project financing la fase preliminare non è da intendersi quale fase del procedimento di scelta della migliore fra una pluralità di offerte sulla base di criteri tecnici ed economici preordinati (e quindi soggetta alle ordinarie regole di garanzia partecipativa), ma va invece letta come fase procedimentalizzata di valutazione di un interesse pubblico che giustifichi, alla stregua della programmazione delle opere pubbliche, l’accoglimento della proposta formulata dall’aspirante promotore, ove assume prevalenza, nella specificità della procedura, l’interesse pubblico dell’amministrazione e in cui, di contro, gli interessi privati rimangono sullo sfondo. Di conseguenza, nello specifico contesto del project financing, in virtù della specialità della disciplina e in considerazione della rappresentata fase prodromica, antecedente al vero e proprio procedimento selettivo, cui le garanzie partecipative ex lege si attagliano, l’incompletezza della proposta del privato non obbliga l’ente all’attivazione del soccorso procedimentale. (Sentenza del 31 marzo 2022 del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia)