Regolamento sulle tariffe minime per una categoria professionale: la ‘censura’ comunitaria non comporta l’obbligo di disapplicazione da parte del giudice nazionale
Preso in esame il caso verificatosi in Germania e riguardante il contenzioso tra una società immobiliare e un ingegnere
Se i giudici europei stabiliscono che la normativa nazionale che fissa tariffe minime per le prestazioni di alcune categorie professionali è contraria alla direttiva comunitaria, ciò non comporta per il giudice nazionale, chiamato a pronunciarsi su una controversia tra privati, l’obbligo di disapplicare la normativa nazionale sulla base del solo diritto dell’Unione Europea. Allo stesso tempo, però, non è comunque pregiudicata la possibilità per il giudice nazionale di disapplicare la normativa ‘censurata’ in ambito comunitario. Infine, vi è comunque la possibilità, all’occorrenza, per la parte lesa dalla non conformità della normativa nazionale al diritto dell’Unione Europea di chiedere il risarcimento da parte dello Stato. Così i giudici si sono espressi in merito a un contenzioso in Germania tra una società immobiliare e un ingegnere, e che ha visto messo in discussione il compenso pattuito e, al contempo, il regolamento tedesco che disciplina gli onorari per i servizi di architetti e ingegneri, regolamento che è stato in passato dichiarato contrario alla normativa comunitaria. (Sentenza del 18 gennaio 2022 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)