Reintegrazione nel grado del militare: essa decorre dalla data del provvedimento
La reintegrazione nel grado non costituisce un diritto conseguente al possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore, ma, al contrario, dipende da una decisione di carattere ampiamente discrezionale riservata all’amministrazione militare
La reintegrazione nel grado del militare decorre dalla data del provvedimento che l’ha disposta. Questo il paletto fissato dai giudici, i quali hanno anche precisato che la reintegrazione nel grado non costituisce un diritto conseguente al possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore, ma, al contrario, dipende da una decisione di carattere ampiamente discrezionale riservata all’amministrazione militare. Per maggiore chiarezza, poi, i giudici precisano che, anche nel vigore dell’attuale ‘Codice dell’ordinamento militare’, continua a trovare applicazione l’orientamento formatosi in relazione alla normativa previgente secondo il quale spetta all’amministrazione valutare se la concessione della reintegra risponda effettivamente non soltanto alle aspirazioni del militare riabilitato in sede penale, ma anche all'interesse pubblico di settore, in particolare con un apprezzamento in ordine alla riacquisizione da parte del militare di quelle spiccate qualità morali che sono richieste per ogni appartenente ad un corpo militare. In aggiunta, poi, i giudici precisano che, premesso che il militare cessato dal servizio permanente non può esservi riammesso, anche la reintegrazione nel grado dell’ufficiale non consente in ogni caso la riammissione in servizio. (Parere 1084 del 3 agosto 2023 del Consiglio di Stato)