Revocata la patente nautica a fronte di una condanna per droga
I giudici osservano che le fattispecie di reato da cui consegue il difetto dei requisiti morali per ottenere o mantenere una patente nautica per imbarcazione da diporto sono riferite ad un limitato catalogo, comprendente anche i delitti in materia di sostanze stupefacenti

Legittimo il decreto della Capitaneria di porto, recante la revoca della patente nautica abilitante al comando di imbarcazioni da diporto a motore, che sia motivata con riferimento all’esistenza, a carico del titolare, di un precedente penale, ossia, nello specifico, una condanna irrevocabile per un reato in materia di droga. Questo il paletto fissato dai giudici (sentenza numero 8416 del 21 ottobre 2024 del Consiglio di Stato), i quali, analizzando il caso specifico, osservano che, in virtù del certificato del casellario giudiziale, acquisito dall’autorità marittima con la verifica della veridicità di quanto autodichiarato dal soggetto in sede di domanda di rilascio del duplicato del documento, è emersa la mancanza dei requisiti morali richiesti per il mantenimento della patente nautica. Respinta la tesi, proposta dal titolare del documento, secondo cui non sarebbe ragionevole e proporzionato revocare la patente nautica in ragione e per il fatto di un precedente penale ostativo. Difatti, non viene precisato su quali parametri dovrebbe essere esercitata la pretesa valutazione discrezionale, in presenza di un precedente che è configurato come causa ostativa al rilascio della patente, sulla base di una non irragionevole valutazione astratta di incompatibilità con la conduzione di natanti da parte di chi dispone di sostanze in grado alterare le capacità senso-percettive e allentare i freni inibitori, con evidenti pericoli per la sicurezza della navigazione, e che, peraltro, fa salva la possibilità di conseguire una nuova abilitazione dopo aver ottenuto il provvedimento di riabilitazione. I giudici aggiungono poi che le fattispecie di reato da cui consegue il difetto dei requisiti morali per ottenere o mantenere una patente nautica per imbarcazione da diporto sono riferite ad un limitato catalogo, comprendente anche i delitti in materia di sostanze stupefacenti, in relazione ai quali non viene nemmeno contestata l’assenza di una legittima correlazione con le esigenze di interesse pubblico inerenti alla sicurezza della navigazione.