Esemplare la disavventura subita da una cittadina estone ma residente in Austria
La revoca, su richiesta della persona, di una garanzia di naturalizzazione deve essere proporzionale alla situazione, soprattutto considerandone le possibili conseguenze. Esemplare il caso preso in esame dai giudici e riguardante la complicata vicenda vissuta da una cittadina estone, ma residente in Austria, che nel 2008 ha chiesto la concessione della cittadinanza austriaca. Sei anni dopo l’autorità amministrativa austriaca ha garantito alla donna che le sarebbe stata concessa tale cittadinanza se ella avesse dato prova, entro un termine di due anni, dello scioglimento del suo rapporto di cittadinanza con l’Estonia. E la donna ha conferma sciolto il rapporto di cittadinanza con l’Estonia, ritrovandosi però apolide, perché nel 2017 l’autorità amministrativa austriaca ha revocato la decisione del 2014, conformemente al diritto nazionale, e ha respinto la domanda della donna volta a ottenere la concessione della cittadinanza austriaca. Per giustificare tale decisione l’autorità austrica ha affermato che la donna non soddisfaceva più le condizioni per la concessione della cittadinanza previste dal diritto nazionale, poiché aveva intanto commesso due illeciti amministrativi gravi, consistenti nella mancata apposizione sul suo veicolo del contrassegno di controllo tecnico e nella guida in stato di ebbrezza, ed era altresì responsabile di otto illeciti amministrativi. Proprio considerando questa vicenda, i giudici spiegano che tocca allo Stato membro al quale viene chiesto il ritiro della cittadinanza per ottenere la cittadinanza in un altro Stato membro assicurarsi che la decisione facente seguito a tale domanda entri in vigore solo una volta che la nuova cittadinanza sia stata effettivamente acquisita. (Sentenza del 18 gennaio 2022 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)