Sì alla revoca se l’affidatario ha presentato una falsa dichiarazione

Si è appurato, nello specifico, che la falsa dichiarazione ha riguardato l’insussistenza di condanne penali

Sì alla revoca se l’affidatario ha presentato una falsa dichiarazione

Legittimo il provvedimento di revoca della proposta di aggiudicazione della gara per l’affidamento in concessione di beni immobili appartenenti al demanio idrico dello Stato qualora l’affidatario in pectore abbia presentato una falsa dichiarazione in merito alla insussistenza di condanne penali, requisito, questo, espressamente previsto nella lex specialis, essendo, al contrario, risultato a suo carico un decreto penale di condanna. Netta presa di posizione dei giudici (sentenza 3591 del 30 ottobre 2024 del Tar Sicilia) in favore del provvedimento adottato dall’Agenzia del Demanio in merito alla gestione di una procedura, da espletare mediante offerte segrete, per l’affidamento in concessione di taluni beni immobili appartenenti al demanio idrico dello Stato. In tale ipotesi, ossia a fronte di una falsa dichiarazione in merito a un requisito fondamentale per l’affidamento del bene demaniale, la stazione appaltante non è tenuta ad alcuna valutazione in concreto sui riflessi della violazione degli obblighi dichiarativi sul giudizio di affidabilità, venendo in rilievo un mero atto intermedio del procedimento di gara la cui eventuale revoca non richiede una approfondita comparazione tra l’interesse pubblico e quello privato ma, piuttosto, una valutazione in termini di mera opportunità e convenienza. Analizzando in dettaglio il contenzioso, e le obiezioni sollevate dalla società che si è vista revocare la proposta di aggiudicazione, i giudici annotano che nell’avviso di gara era stabilito che “il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente avviso di gara costituisce causa di esclusione dalla procedura” e aggiungono che l’amministrazione si era espressamente riservata di procedere alla stipula dell’atto di concessione solo nel caso di positiva verifica dei requisiti dichiarati a corredo dell’offerta presentata dal soggetto individuato quale contraente provvisorio per la concessione dell’immobile. E tra i requisiti era indicato, tra l’altro, l’obbligo di dichiarare di “non aver riportato condanne penali” e di “non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale”. Tirando le somme, è sacrosanto il provvedimento adottato dall’Agenzia del Demanio, a fronte della falsità dichiarativa della società, a cui carico risulta un decreto penale di condanna.

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