Società in amministrazione straordinaria: possibile la revoca del pagamento all’associazione professionale

L’esenzione che esclude la revocabilità dei pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa è intesa ad evitare che il timore della revocatoria possa comportare l’interruzione dell’attività e la conseguente disgregazione dell’azienda

Società in amministrazione straordinaria: possibile la revoca del pagamento all’associazione professionale

Legge fallimentare alla mano, l’esenzione che esclude la revocabilità dei pagamenti (del corrispettivo) di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso (e cioè dei pagamenti che, pur se eseguiti in tempi e con modalità diversi da quelli contrattualmente previsti, sono nondimeno corrispondenti a pratiche commerciali in precedenza invalse tra le medesime parti), è intesa ad assicurare la soddisfazione di crediti derivanti da forniture di beni e servizi che s’inseriscano nel ciclo produttivo dell’impresa, in modo tale da evitare che il timore della revocatoria possa comportare l’interruzione dell’attività e la conseguente disgregazione dell’azienda. Pertanto, l’esenzione, in quanto direttamente intesa a favorire la conservazione dell’impresa nell’ottica dell’uscita dalla crisi, fa esclusivo riferimento ai pagamenti delle forniture (che innervano la produzione di beni e servizi) quali contratti che (pur se riferiti a servizi non essenziali alla prosecuzione dell’attività d’impresa) sono immediatamente espressivi dell’esercizio dell’attività d’impresa o comunque riferibili, contrariamente alla consulenza legale ricevuta per la ristrutturazione del proprio indebitamento nei confronti delle banche, all’oggetto tipico dell’attività dell’imprenditore, con esclusione delle operazioni che con quell’attività non abbiano un nesso diretto.
Questa la panoramica tracciata dai giudici (ordinanza numero 33119 del 18 dicembre 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso sorto a seguito della richiesta avanzata da una società per azioni, dichiarata in stato d’insolvenza e ammessa all’amministrazione straordinaria, per ottenere la revoca del pagamento – per una cifra pari a quasi 145mila euro – eseguito in favore di una associazione professionale quale corrispettivo delle prestazioni eseguite dall’associazione professionale in occasione di un accordo di ristrutturazione del debito bancario della società.
Legittima, anche secondo i magistrati di Cassazione, l’istanza avanzata dalla ‘s.p.a.’, poiché il pagamento impugnato ha costituito il corrispettivo di un intervento professionale che ha consentito alla società di ristrutturare il debito bancario , quindi, in forza di tale fatto, tale pagamento non è stato eseguito, come pretende la norma, nell’esercizio dell’attività d’impresa.
In particolare, l’associazione professionale non ha dimostrato in giudizio che le prestazioni professionali da essa svolte avevano effettivamente consentito alla società per azioni di accedere alla procedura di amministrazione controllata e che tali prestazioni erano state, come tali, (effettivamente) strumentali all’accesso della società a tale procedura.
In aggiunta, poi, l’associazione professionale era, nel momento in cui ha ricevuto il pagamento ‘incriminato’, senz’altro a conoscenza dello stato d’insolvenza in cui versava la società debitrice, poi assoggettata ad amministrazione straordinaria. Su questo fronte, difatti,
l’associazione professionale, incaricata di valutare i possibili piani per la ristrutturazione economico finanziaria del gruppo e di individuare le soluzioni destinate a fronteggiare la crisi in cui si trovava la società, aveva predisposto l’accordo di ristrutturazione sottoscritto con le banche, e tale accordo menzionava espressamente i decreti ingiuntivi emessi contro la società, per un importo complessivo che sfiora il milione e cinquecentomila euro, e quindi, anche per l’alto livello di professionalità dei suoi componenti e la loro capacità di valutare i dati contabili e di bilancio esaminati e le allegate relazioni degli amministratori, era, dunque, a conoscenza dello stato d’insolvenza in cui la società debitrice versava al momento dell’impugnato pagamento.

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