Sotto accusa la società di telecomunicazioni che non inserisce il nominativo del cliente nell’elenco telefonico
Evidente l’inadempimento subito dal cliente, che può pretendere un adeguato ristoro economico

Va sanzionata la società di telecomunicazioni che non rispetta in pieno il contratto con cliente, non inserendone per due annualità il numero di telefono nell’elenco. Conseguenziale nel contenzioso riguardante un avvocato l’addebito a carico dell’azienda di telecomunicazione dell’onere di risarcire il professionista. Irrilevante, osservano i giudici, il fatto che il legale abbia prodotto solo una parziale e incompleta documentazione fiscale a dimostrazione del decremento reddituale. E priva di significato è anche la circostanza che nel secondo anno senza nominativo nell’elenco telefonico il reddito del legale abbia conosciuto una netta ripresa a quello dell’anno precedente. Ciò perché nulla esclude che, in presenza, invece, dell’inserimento del legale nell’elenco telefonico, il suo reddito da attività di lavoro autonomo potesse conoscere un’ancora maggiore ripresa. In sostanza, a dover essere tenuto presente è anche il sacrificio sopportato, suo malgrado, dal legale a fronte della possibilità di un risultato migliore dal punto di vista del reddito frutto dell’attività professionale. (Ordinanza 9565 del 24 marzo 2022 della Corte di Cassazione)