Stipendio da sottrarre all’attivo fallimentare: libertà di valutazione del giudice sulla determinazione della cifra

Necessario tenere conto di un valore medio tra il minimo vitale e il minimo tenore di vita socialmente adeguato

Stipendio da sottrarre all’attivo fallimentare: libertà di valutazione del giudice sulla determinazione della cifra

Alla luce della legge fallimentare è possibile lasciare margini di manovra al giudice nella determinazione della parte di stipendio o altra retribuzione dell’attività lavorativa da sottrarre all’attivo fallimentare in quanto necessaria per il mantenimento della persona del fallito e della sua famiglia. In particolare, in mancanza di idonea documentazione, si può procedere, spiegano i giudici, ad una quantificazione di tipo equitativo, tenendo conto di un valore medio tra il minimo vitale e il minimo tenore di vita socialmente adeguato, non essendo i limiti di pignorabilità degli stipendi estensibili all’esecuzione concorsuale, in presenza di una specifica normativa incentrata sulla prudente e discrezionale valutazione del magistrato. I giudici, esaminando nei dettagli la vicenda a loro sottoposta, sottolineano che è consentito sottrarre all’attivo fallimentare la parte di stipendio – e solo quella – che sia necessaria per il mantenimento della persona e della sua famiglia, dovendosi chiaramente intendere con tale ultima nozione sia la famiglia di nuova formazione, sia la famiglia di origine, laddove, come nel caso in esame, in cui il fallito conviva con i propri genitori. (Ordinanza del 7 marzo 2022 del Tribunale di Torre Annunziata)

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